CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1992
Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
⚖️
Principi fondamentali: legittimazione formale, incorporazione del diritto nel documento, liberazione del debitore
Art. 1993
Eccezioni opponibili dal debitore
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o da mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
⚖️
Principio di letteralità e autonomia: limitazione delle eccezioni opponibili
Art. 1994
Trasferimento del titolo di credito
Il trasferimento del titolo di credito comprende i diritti accessori che sono ad esso inerenti.
Art. 1995
Prestazione parziale
Il possessore del titolo di credito non può essere costretto ad accettare una prestazione parziale.
Se tuttavia questa è offerta, il possessore può rifiutarla solo a proprio danno e pericolo.
Il debitore, che paga una parte del credito, può esigere che di ciò sia fatta menzione sul titolo e che gliene sia rilasciata quietanza.
Art. 1996
Vincoli sul titolo di credito
I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito o sui diritti del possessore del titolo non hanno effetto, se non risultano dal titolo o non sono imposti sul titolo medesimo.
Art. 1997
Ammortamento
Chi ha perduto un titolo di credito può, salvo diverse disposizioni della legge, farne denunzia al debitore e chiederne l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.
Il ricorso deve contenere i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, le indicazioni sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, assunte le opportune informazioni sulla verità dei fatti e sulla sussistenza del diritto del ricorrente, pronunzia con decreto l'ammortamento. Il decreto deve contenere i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, le indicazioni sufficienti a identificarlo. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
CAPO II - Dei titoli al portatore
Art. 2003
Titoli al portatore
Il possessore di un titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
⚖️
Massima circolazione: la semplice consegna trasferisce il diritto
Art. 2004
Acquisto del diritto
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo al portatore, in conformità delle norme che disciplinano la circolazione dei titoli, non è soggetto a rivendicazione.
⚖️
Applicazione del principio "possesso vale titolo" ai titoli di credito
CAPO III - Dei titoli all'ordine
Art. 2008
Titoli all'ordine
Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base ad una serie continua di girate.
Colui che giustifica il suo diritto in base ad una serie continua di girate, è considerato possessore legittimo del titolo. Le girate cancellate si hanno per non scritte. Se una girata in bianco segue ad una girata piena, si presume che il sottoscrittore della seconda abbia acquistato il titolo in base alla girata in bianco.
⚖️
La girata è il mezzo di trasferimento tipico dei titoli all'ordine
Art. 2009
Specie di girata
La girata può essere piena o in bianco.
Se non contiene l'indicazione del giratario, la girata è in bianco.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010
Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
La girata può non contenere alcuna indicazione all'infuori della firma del girante.
Art. 2011
Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
Se la girata è in bianco, il possessore del titolo può:
1) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare nuovamente il titolo in bianco o a favore di una determinata persona;
3) trasmettere il titolo ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.
CAPO IV - Dei titoli nominativi
Art. 2021
Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
⚖️
Doppia intestazione: sul titolo e nel registro dell'emittente
Art. 2022
Trasferimento del titolo nominativo
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente, oppure mediante rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare.
L'annotazione sul titolo e sul registro deve essere fatta a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.
L'emittente può richiedere la prova dell'identità e della capacità delle parti nonché la prova del trasferimento.
Art. 2023
Trasferimento mediante girata
Il trasferimento del titolo nominativo può anche avvenire per mezzo di girata.
La girata deve essere datata e autenticata da un notaio o da un agente di cambio e contenere l'indicazione del giratario. Essa attribuisce al giratario il diritto al trasferimento del titolo mediante annotazione del trasferimento stesso sul titolo e nel registro dell'emittente.
Il girante risponde della validità del trasferimento nei confronti del giratario.
CAPO V - Documenti di legittimazione e titoli impropri
Art. 2002
Documenti di legittimazione e titoli impropri
I documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione non sono titoli di credito.
Si considerano semplici documenti di legittimazione i biglietti di viaggio, di teatro, di cinematografo e simili.
⚖️
Distinzione dai veri titoli di credito: manca l'incorporazione del diritto