Del possesso

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TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1140. (Possesso).

Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.

Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1141. (Mutamento della detenzione in possesso).

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare il possesso finche' il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Cio' vale anche per i successori a titolo universale.

Art. 1142. (Presunzione di possesso intermedio).

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo piu' remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Art. 1143. (Presunzione di possesso anteriore).

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Art. 1144. (Atti di tolleranza).

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Art. 1145. (Possesso di cose fuori commercio).

Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la proprieta' e' senza effetto.

Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

Se trattasi di esercizio di facolta', le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e' data altresi' l'azione di manutenzione.

Art. 1146. (Successione nel possesso. Accessione del possesso).

Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.

Il successore a titolo particolare puo' unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Art. 1147. (Possesso di buona fede).

E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.

CAPO II
Degli effetti del possesso
Sezione I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Art. 1148. (Acquisto dei frutti).

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 1149. (Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti).

Il possessore che e' tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821.

Art. 1150. (Riparazioni, miglioramenti e addizioni).

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa, purche' sussistano al tempo della restituzione.

L'indennita' si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.

Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e' di buona fede, e' dovuta un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.

Art. 1151. (Pagamento delle indennita').

L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Art. 1152. (Ritenzione a favore del possessore di buona fede).

Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Sezione II
Del possesso di buona fede di beni mobili

Art. 1153. (Effetti dell'acquisto del possesso).

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'.

La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Art. 1154. (Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa).

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155. (Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri).

Se taluno con successivi contratti aliena a piu' persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.

Art. 1156. (Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri).

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Art. 1157. (Possesso di titoli di credito).

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Sezione III
Dell'usucapione

(Vedi anche la guida: L'usucapione)

Art. 1158. (Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).

La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.

Art. 1159. (Usucapione decennale).

Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Art. 1159.

Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale.

La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu' del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita' e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.(43)((96))

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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila."

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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 10 maggio 1976, n. 346, come modificata dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000".

Art. 1160. (Usucapione delle universalita' di mobili).

L'usucapione di un'universalita' di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu' del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Art. 1161. (Usucapione dei beni mobili).

In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Art. 1162. (Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri).

Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

Art. 1163. (Vizi del possesso).

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

Art. 1164. (Interversione del possesso).

Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non puo' usucapire la proprieta' della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non e' mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso e' stato mutato.

Art. 1165. (Applicazione di norme sulla prescrizione).

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Art. 1166. (Inefficacia delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore).

Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne' l'impedimento derivante da condizione o da termine, ne' le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

Art. 1167. (Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso).

L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.

CAPO III
Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168. (Azione di reintegrazione).

Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'.

Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.

Art. 1169. (Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio).

La reintegrazione si puo' domandare anche contro chi e' nel possesso in virtu' di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.

Art. 1170. (Azione di manutenzione).

Chi e' stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita' di mobili puo', entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L'azione e' data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e' stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo' chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

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