Art. 1140
Possesso
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Si possono possedere i diritti reali, tranne le servitù non apparenti, quando tali diritti si esercitano come se spettassero a chi li esercita.
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.
Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
Il possessore di mala fede è tenuto a restituire tutti i frutti, insieme con la cosa, dal giorno in cui ha iniziato a possedere; se però il proprietario preferisce di esigerne il valore determinato secondo il prezzo di mercato, può chiederlo con gli interessi, che decorrono dallo stesso giorno.
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha pure diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie limitatamente al tempo per il quale è tenuto alla restituzione dei frutti.
Il possessore di buona fede ha diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché questi sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che l'indennità sia corrisposta dal rivendicante mediante il pagamento di una somma ratealmente o mediante la corresponsione di una rendita per un tempo determinato.
Il possessore di mala fede deve anche risarcire i danni.
Il possessore può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza dei miglioramenti.
Se il possessore di buona fede ha fatto sulla cosa delle addizioni che costituiscono miglioramento, e queste possono essere tolte senza nocumento della cosa, egli può toglierle, salvo che il proprietario preferisca di ritenerle, pagando, a sua scelta, il valore che le addizioni avrebbero se fossero separate, ovvero la somma spesa.
Se il possessore è di mala fede, il proprietario può chiedere che le addizioni siano tolte a spese del possessore, salvo che questi preferisca di abbandonarle.
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Il proprietario può rivendicare le cose mobili smarrite o delle quali è stato derubato da colui presso il quale le trova, salvo a questo il regresso contro colui dal quale le ha ricevute.
Se però colui che ha acquistato la cosa smarrita o della quale il proprietario è stato derubato l'ha comprata in una fiera o in un mercato, o da un commerciante che vende cose della stessa specie in un locale aperto al pubblico, il proprietario deve pagare all'acquirente il prezzo che questi ne ha sborsato.
Il riscatto della cosa nell'uno e nell'altro caso può chiedersi, decorsi tre anni dal giorno dello smarrimento o del furto.
A colui che ha acquistato in buona fede il possesso di titoli di credito al portatore, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non possono essere opposte le eccezioni che erano opponibili al possessore precedente, salvo che si tratti di eccezioni personali.
Il debitore però è liberato anche se paga in buona fede a chi non è possessore del titolo.
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai mobili iscritti in pubblici registri.
Non si applicano neppure relativamente ai beni mobili che sono pertinenze di un immobile ai sensi dell'articolo 818, a favore di colui che acquista diritti sull'immobile, salvo che, riguardo a talune pertinenze che siano state illegittimamente separate dall'immobile, egli non sia acquirente di buona fede.
Le stesse disposizioni non si applicano all'acquisto dei frutti, salvo che l'acquirente sia di buona fede e l'acquisto sia a titolo oneroso.
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, con reddito non superiore ai limiti fissati dalle leggi speciali, si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, con reddito non superiore ai limiti fissati dalle leggi speciali, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La stessa disposizione si applica anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalle leggi speciali.
L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
L'azione è concessa anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L'azione è accordata se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato violentemente o clandestinamente, l'azione di manutenzione è accordata quando sia cessata la violenza o la clandestinità e sia trascorso un anno da allora.
Se il possesso è stato acquistato violentemente o clandestinamente da più di un anno o, nel caso indicato dall'ultima parte del comma precedente, sia decorso un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o la clandestinità, e alcuno rechi turbativa al possesso, il possessore può valersi, sussistendone gli altri requisiti, dell'azione di manutenzione, senza che l'altra parte possa opporgli il vizio relativo all'acquisto del possesso.