Art. 1027
Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
È lecito costituire una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
È lecito del pari costituirla a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questi casi la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.
Il proprietario di due fondi può stabilire sopra uno di essi, a vantaggio dell'altro, una servitù che durerà anche quando il fondo dominante o il servente passerà a un proprietario diverso.
Se i due fondi cessano di appartenere a proprietari diversi, la servitù si estingue.
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente per contratto o per testamento.
Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Le servitù coattive si costituiscono per sentenza o nei casi specialmente determinati dalla legge mediante atto dell'autorità amministrativa.
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.
Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è conceduto. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Il fondo che non ha un accesso comodo alla via pubblica o che potrebbe averlo solo con eccessivo dispendio o disagio può, qualora sia circondato da fondi appartenenti al medesimo proprietario, ottenere da questo il passaggio, verso il pagamento dell'indennità indicata dall'articolo precedente.
Se l'accesso del fondo alla via pubblica richiede necessariamente il passaggio per fondi altrui, si applicano a questi ultimi le disposizioni dell'articolo precedente.
L'indennità dovuta per il passaggio si determina secondo le norme contenute nel terzo comma dell'articolo 1038.
Prima del pagamento dell'indennità, il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio del passaggio.
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di disporne per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai fondi più elevati scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Le servitù prediali oltre che per contratto o per testamento, possono costituirsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Nel caso indicato dall'articolo precedente ha luogo la destinazione del padre di famiglia anche relativamente alle servitù che richiedono opere visibili e permanenti sul fondo servente, quando risulti dal titolo che si sarebbe dovuta costituire una servitù in forza del primo comma dello stesso articolo e dal proprietario sia stata tolta l'apparenza della servitù.
L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso, il proprietario del fondo dominante ha diritto di farsi aprire un adito, ma soltanto nei tempi e nei modi che siano necessari all'esercizio della servitù, e in maniera da recare il minor danno al proprietario del fondo servente.
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Le servitù prediali si estinguono:
1) per confusione, quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente;
2) per prescrizione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 1073.
Le servitù si estinguono per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non fu esercitata.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.