Art. 978
Costituzione
L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.
L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione deve essere notificata al proprietario; fino a che non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 1002.
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.
Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve dare idonea garanzia, salvo che ne sia stato dispensato o si tratti dei genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Non è tenuto a dar garanzia neanche il venditore o il donante con riserva d'usufrutto; può tuttavia il giudice, avuto riguardo alle circostanze, imporre anche in questi casi la garanzia.
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti.
Gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salvo il consenso dell'usufruttuario alla locazione, e, trattandosi di immobili dai quali il proprietario ritragga una utilità personale o della sua famiglia, salva la facoltà del tribunale di stabilire condizioni diverse. Il danaro è collocato a interesse; i titoli di Stato, i titoli garantiti dallo Stato e gli effetti pubblici nominativi o al portatore sono depositati a interesse presso una cassa di risparmio o altro istituto di credito indicato concordemente dalle parti o dall'autorità giudiziaria. Gli interessi, le rendite e i dividendi maturano a profitto dell'usufruttuario.
Le cose mobili che si deteriorano con l'uso sono consegnate all'usufruttuario, il quale ne deve restituire l'equivalente del valore che avevano nel tempo in cui cominciò l'usufrutto. Le altre cose sono vendute, e il prezzo è parimenti collocato a interesse. A richiesta del proprietario, il tribunale può disporre il deposito di quelle cose mobili che siano necessarie all'uso personale del proprietario e della sua famiglia.
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
L'usufrutto si estingue:
1) per scadenza del termine o per avveramento della condizione risolutiva;
2) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
3) per consolidazione;
4) per perimento totale della cosa su cui è stabilito;
5) per abuso che l'usufruttuario faccia del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. In questo caso l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese dell'usufruttuario, o anche che siano consegnati al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, o ai suoi eredi, una somma determinata, avuto riguardo al prodotto netto dei beni;
6) per rinunzia dell'usufruttuario;
7) per morte dell'usufruttuario.
Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si valutano secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Il diritto di abitazione non si può cedere o dare in locazione.
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Chi ha l'uso o l'abitazione di una cosa e ne raccoglie tutti i frutti o ne occupa con la famiglia tutta la casa, è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.
Se non percepisce che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.