Nel caso in cui in un assegno banario non sia indicato il nome del prenditore (ossia del beneficiario) non si verifica un'ipotesi di invalidità del titolo. Lo chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza 16556/2010) specificando che il possessore del titolo ha comunque diritto al pagamento. Secondo la Corte infatti chi ha emesso l'assegno non può pretendere da chi lo possiede che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento. Come si legge nella parte motiva della sentenza, sulla base di quanto disposto dagli articoli 22 e seguenti della legge sugli asssegni "il detentore dell'assegno bancario
trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate anche se l'ultima è in bianco". Nel caso esaminato dalla Corte chi aveva emesso l'assegno aveva contestato che la persona che aveva richiesto il pagamento non avrebbe potuto farlo giacchè gli assegni (che erano stati posti a base di un decreto ingiuntivo) non erano stati da lui girati e per questo non lo legittittimavano a richiedere il pagamento. In sostanza - conclude la Corte - se l'assegno bancario viene emesso senza indicazione del prenditore, vale in virtu' del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 dell'R.D. n. 1736 del 1933 sull'assegno bancario, come assegno bancario al portatore.

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