Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
Avv. Mario di Salvia |

Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento

L’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC ha sollevato una questione che, per essere correttamente affrontata, impone una preliminare operazione di chiarimento concettuale. Nel dibattito pubblico si è infatti prodotta una sovrapposizione impropria tra due piani distinti: da un lato, quello della legittimità dell’elezione alla luce dei requisiti statutari di candidabilità; dall’altro, quello dei presupposti e dei limiti dell’eventuale commissariamento della Federazione. La distinzione non è meramente descrittiva, ma incide sulla qualificazione del vizio, sulla competenza ad accertarlo e sulla scelta del rimedio ordinamentale appropriato .

Il primo nodo riguarda il requisito del tesseramento. La ricostruzione proposta muove dall’art. 29, comma 1, dello Statuto FIGC, nel testo approvato dalla Giunta CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024, secondo cui possono essere eletti alle cariche federali solo i soggetti in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. La disposizione, per come riportata, assume un significato preciso: il tesseramento non rileva quale semplice qualità genericamente posseduta dal candidato, né quale requisito suscettibile di integrazione successiva, ma come condizione attuale e necessaria di accesso alla competizione elettorale .

In questa prospettiva, il difetto del tesseramento non attiene all’esercizio della carica, bensì alla stessa legittimità della candidatura. Il vizio, se sussistente, non matura dopo l’elezione, ma la precede; non incide cioè su un rapporto validamente costituito, bensì sul titolo che ha consentito la partecipazione alla procedura assembleare. L’elezione che ne consegue risulta allora affetta da illegittimità derivata, in quanto fondata su una candidatura priva di uno dei presupposti statutariamente richiesti .

A rendere più stringente tale conclusione concorre, il comma 1-bis del medesimo art. 29, che individua espressamente le categorie esentate dall’obbligo di tesseramento. Tra queste non figurerebbe il presidente federale. Il dato assume rilievo decisivo, poiché induce a escludere che l’esenzione possa essere ricavata in via interpretativa o estesa analogicamente a una carica non contemplata dal testo.

In presenza di una previsione derogatoria puntuale, la mancata inclusione della presidenza federale tende a operare come argomento contrario .

Il problema si sposta così dal piano dell’esistenza del vizio a quello della sua qualificazione tecnico-ordinamentale. Non si è quindi in presenza di una nullità , dovendo ricondursi  la fattispecie alla categoria della decadenza dalla carica, da accertare attraverso il procedimento delineato dall’art. 29, comma 4, dello Statuto FIGC .

La norma appena  richiamata risulta costruita però, almeno nella sua formulazione, con riferimento alle incompatibilità (rectius ineleggibilità), prevedendo contestazione, termine per la rimozione della causa ostativa e successiva declaratoria di decadenza in caso di inerzia.

Si sostiene che tale schema procedimentale possa essere tuttavia  impiegato anche per la carenza originaria del tesseramento ( incandidabilità) con l’unica differenza che, in questa ipotesi, la sanatoria non sarebbe però concretamente praticabile.

Mentre nelle incompatibilità tra cariche la regolarizzazione può avvenire attraverso un’opzione dell’interessato, nel caso del difetto di tesseramento alla data di presentazione della candidatura il requisito o esisteva in quel preciso momento oppure mancava definitivamente.

Il procedimento, pertanto, non sfocerebbe in una possibilità effettiva di regolarizzazione, ma direttamente nell’accertamento del vizio e nella conseguente declaratoria di decadenza .

Una simile qualificazione produce effetti di immediata evidenza. Infatti  l’art. 24, comma 9, dello Statuto FIGC stabilisce che, in caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, l’intero Consiglio federale decade immediatamente.

La decadenza dalla carica  del presidente avrebbe dunque un effetto caducante esteso all’organo collegiale di vertice, con conseguenze istituzionali rilevanti.

Tuttavia, lo stesso impianto statutario, attraverso l’art. 26, comma 6, attenuerebbe la portata destabilizzante di tale evenienza, facendo salva la continuità degli organi dell’AIA, degli organi della giustizia sportiva e del Collegio dei revisori dei conti . Ne deriva che la crisi degli organi politici non si tradurrebbe in un venir meno della capacità ordinamentale della Federazione di amministrare la fase patologica.

È precisamente su questo punto che si innesta il tema oggetto di grande dibattito in questi giorni , ossia quello del commissariamento.

l contributi giuridici pro presidenza  insistono correttamente sul fatto che l’eventuale illegittimità dell’elezione non equivale, di per sé, alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del CONI . L’equivoco che ha attraversato il dibattito mediatico consiste nell’aver trasformato un possibile vizio di candidabilità in un automatismo commissariale, senza misurarsi con la distinta disciplina normativa di quest’ultimo istituto.

La ricostruzione individua tre livelli normativi rilevanti: il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, lo Statuto CONI e lo Statuto FIGC. In base agli artt. 5, comma 2, lett. e-ter), e 7, comma 2, lett. f), del decreto legislativo, il commissariamento può essere deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta in presenza di specifici presupposti, tra i quali gravi irregolarità nella gestione, gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, impossibilità di funzionamento degli organi direttivi e mancato regolare avvio o svolgimento delle competizioni . Già sul piano legislativo emerge dunque la natura non vincolata del potere, che richiede una valutazione ulteriore rispetto alla mera esistenza di un’irregolarità.

A ciò si aggiunge, la disciplina statutaria del CONI, che riprodurrebbe tali presupposti introducendo una precisazione lessicale significativa: le gravi irregolarità o violazioni devono essere “accertate” . L’enfasi posta su questo termine conduce l’autore a sostenere che il commissariamento non possa fondarsi su mere allegazioni, né essere anticipato rispetto a

un’adeguata istruttoria fattuale. In altri termini, l’intervento sostitutivo richiederebbe non soltanto la prospettazione di un vizio, ma la sua verifica in forme coerenti con la gravità della misura.

La tesi appare funzionale a ribadire la differenza strutturale tra il rimedio endofederale e il potere straordinario del CONI. Nel primo caso, il sistema federale è chiamato a reagire attraverso i propri organi di garanzia e giustizia; nel secondo, l’ordinamento sportivo generale valuta se la patologia abbia raggiunto una soglia tale da giustificare una compressione dell’autonomia federale. Il passaggio dall’uno all’altro piano non può essere dato per presupposto, poiché dipende da un giudizio di gravità, adeguatezza e proporzionalità .

Particolarmente rilevante, nella logica complessiva del ragionamento, è l’ulteriore presupposto che lo Statuto CONI collegherebbe alla mancata adozione, da parte della Federazione, degli adempimenti regolamentari necessari a garantire il regolare funzionamento del sistema . Se tale ricostruzione è corretta, il titolo più solido per un eventuale commissariamento non risiederebbe immediatamente nella violazione originaria connessa alla candidatura, bensì nell’inerzia della FIGC nell’attivare i rimedi interni predisposti dall’ordinamento federale. Il fuoco dell’analisi si sposta così dal vizio in sé al comportamento dell’ente dinanzi al vizio.

Ne consegue che il commissariamento, lungi dal rappresentare la conseguenza necessaria dell’elezione viziata, si configura come rimedio residuale.

Prima viene il percorso endofederale: accertamento della carenza del requisito, declaratoria di decadenza, effetto dissolutivo sul Consiglio federale e successivo rinnovo degli organi secondo le scansioni statutarie. Solo ove tale sequenza non venga avviata, o venga elusa, o si riveli concretamente inidonea a ristabilire la legalità e la funzionalità dell’ordinamento federale, può aprirsi lo spazio per l’intervento del CONI .

Sotto questo profilo, il caso in esame , illumina una tensione tipica del diritto sportivo: quella tra legalità statutaria e legittimazione democratica. Da un lato, il rispetto delle condizioni di candidabilità non tollera deroghe implicite, soprattutto quando il requisito è formulato in termini espressi e non equivoci. Dall’altro, il commissariamento di una federazione che ha appena espresso il proprio vertice attraverso un ampio consenso assembleare costituisce misura di eccezionale impatto, che esige una giustificazione rafforzata È in questa dialettica che si gioca la tenuta del sistema.

L’esito della ricostruzione è, allora, duplice. Se il difetto di tesseramento alla data di presentazione della candidatura costituisce un fatto effettivamente pacifico, l’elezione del Presidente risulta seriamente esposta a una censura di illegittimità originaria. Essendo ormai intervenuta l'elezione, e non vertendosi in ipotesi di nullità assoluta, si pone il problema di individuare i corretti strumenti processuali endofederali per far valere tale vizio di candidabilità.

Tuttavia, anche qualora l'irregolarità fosse accertata, da ciò non discenderebbe comunque, in via automatica, la necessità del commissariamento della FIGC. Quest’ultimo richiede presupposti ulteriori, un accertamento adeguato e una decisione discrezionale assunta secondo la procedura bifasica prevista dall’ordinamento sportivo

Il punto di equilibrio individuato consisterebbe dunque nella priorità del rimedio interno rispetto all’intervento sostitutivo esterno. È una soluzione che, almeno sul piano sistematico, tenderebbe a preservare contemporaneamente due valori ordinamentali: da un lato l’effettività delle regole che disciplinano l’accesso alle cariche federali; dall’altro l’autonomia della federazione, che non può essere compressa se non quando i suoi stessi meccanismi di autocorrezione risultino omessi o insufficienti. 



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