La sentenza in esame (n. 153/2024 sotto allegata) è stata emanata dal Giudice di Pace di LUGO (RA) a fronte del ricorso promosso da una signora per l'annullamento del verbale d'infrazione al C.d.S. - art. 142, comma 7 - per avere violato il limite dei 50 km/h vigenti nel tratto di strada presidiato da apparecchiatura fissa Autovelox situato alle porte della frazione cotignolese di Barbiano, all'altezza di Via Corriera, 32.
L'infrazione, accertata nel mese di maggio 2024, dalla conducente dell'auto, era contenuta nel limite di 10 km/h, e pertanto la Polizia Locale aveva contestato alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa di € 59,00 irrogata ai sensi e per gli effetti della legge 689/81.
La conducente, non avvalendosi del pagamento in misura ridotta, proponeva ricorso avanti al Giudice di Pace di Lugo (RA), competente per territorio, conferendo apposita procura all'Avv. Fabio Geminiani di Faenza (RA), allo scopo di far conseguire la pronuncia di "nullità" del verbale d'infrazione, a causa della mancanza della "debita omologazione" del dispositivo Autovelox, così come previsto dall' art. 6 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, ovvero del Codice della Strada.
L'Avvocato faentino, in sede di discussione, eccepiva come il dispositivo Autovelox - trattasi di "Velocar Red & Speed Evo-R" - difettasse del provvedimento di "Omologazione" diverso da quello della mera "Approvazione": conseguita in data 01.08.2016.
«Secondo la Suprema Corte di Cassazione - scrive il giudice di pace - in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzando che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento».
"Nel caso di specie, - precisa il Giudice - l'omologazione consiste in una procedura che ha natura necessariamente tecnica e tale specificità è diretta a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale". Pertanto l'omologazione è "conditio sine qua non" allo scopo di costituire un'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso.
Al Giudice di Pace pertanto, sulla base delle ineccepibili eccezioni sollevate, non è rimasto che dichiarare nullo l'accertamento ed il relativo verbale di infrazione.
Quel che lascia piuttosto amareggiati è il fatto che, la giurisprudenza ormai consolidata in materia è tale per cui, i due istituti - quelli dell'Approvazione e dell'Omologazione - sono stati chiariti in quanto a contenuti e diverso ruolo sotteso: quello di svolgere funzioni e contenuti distinti e separati.
Sconcertante pertanto è il fatto che, non essendo stato emanato dal M.I.T. da ben 32 anni il D.M. che fissa le modalità, ovvero caratteristiche metrologiche, tolleranza, ripetibilità, etc, in forza delle quali i diversi Modelli di apparecchiature avrebbero dovuto essere omologati, le PP. AA. insistono nella Verbalizzazione di tali fattispecie d'infrazione con dispositivi privi di omologazione, ben sapendo che non possono procedere in difetto di un requisito essenziale ed indispensabile per tali categorie di strumenti necessari per siffatti accertamenti.
Tutti gli Autovelox essendo sprovvisti di omologazione, versano nella condizione di strumenti non legali e, pertanto, non possono essere utilizzati per accertamenti di illeciti in tema di violazioni in tema di velocità di automezzi su strada.
Il danno peggiore di tutta questo stato diffuso di l'illegalità degli autovelox è il fatto che dovendo essere finalizzati, in quanto a utilizzo, ad assicurare il bene giuridico della maggior sicurezza possibile, così come enunciato all'art.1 del C.d.S., siano tutti nella condizione di non poter essere utilizzabili per il bene giuridico per il quale sono stati immessi in commercio ed in uso agli Organi addetti alla Vigilanza e Controlli.
Quanto all'aspetto giurisprudenziale è appena il caso di fare riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione II che, con ordinanza numero 10505 del 18/04/2024, ha tra l'altro sancito che: "E' condivisibile la distinzione tra il procedimento di approvazione e omologazione del prototipo dell'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento del superamento del limite massimo di velocità in quanto i procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità diverse; la sola approvazione dell'apparecchio, senza la necessaria omologazione ministeriale, rende illegittimo dell'accertamento, poiché solo l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico".
La Corte di Cassazione poi, con riferimento all'ultimo assunto contenuto nell'ordinanza appena su riportata, in tema di omologazione, afferma la competenza al Ministero dello Sviluppo Economico - il Mi.S.E. - ora M.I.M.I.T.; in quanto gli Autovelox sono indiscutibilmente "Strumenti di Misura", e, pertanto, la procedura di Omologazione è di competenza del M.I.M.I.T e non M.I.T.: per la serie "Vox in deserto clamantis".
Cav. Claudio Capozza
Scarica pdf Gdp Lugo n. 153/2024
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