Il Gdp di Bressanone annulla la multa al cittadino accusato di non avere la mascherina per illegittimità della delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza e perché non provate le condizioni dell'obbligo di indossarla

Infondata la delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza

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Il Giudice di Pace di Bressanone, con la sentenza n. 04/2022 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un cittadino a cui è stata irrogata un multa di 410,65 euro per non aver indossato la mascherina la sera in cui i Carabinieri, dopo una festa con i colleghi per celebrare la nascita di una bambina, lo hanno fermato. Due le ragioni per le quali il ricorso va accolto e la multa annullata:

  • prima di tutto la delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza è priva di fondamento giuridico, come sostenuto anche da altri colleghi in situazioni similari;
  • nel caso di specie inoltre i verbalizzanti hanno omesso di descrivere le circostanze di fatto richieste dalla legge provinciale e che rilevano per poter ritenere integrato l'illecito contestato. La mancata dimostrazione della presenza di condizioni che avrebbero comportato l'obbligo d'indossare la mascherina, priva infatti di fondamento la contestazione.

Cittadino multato perché non indossava la mascherina

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Un cittadino ricorre al Giudice di Pace per chiedere l'annullamento di un verbale di contestazione e della relativa ordinanza ingiunzione, irrogate dopo che i Carabinieri, che lo hanno fermato presso una sede universitaria, nel momento in cui, rientrando da una festa, si era recato a comprarsi delle sigarette. Il ricorrente dichiara di aver indossato mascherina e sciarpa quella sera.

Il giorno dopo, narra il ricorrente, di essersi recato in Caserma, dove mostrava alcune foto da cui emergeva il rispetto delle regole anticovid. Nella stessa giornata però veniva emesso e gli veniva notificato il verbale e a seguire l'ordinanza ingiunzione di € 410,65.

Al soggetto veniva contestata la violazione dell'art. 4, comma 1 del decreto n. 19/2020 e della legge provinciale n. 4/2020 art 1, punto 6, disposizioni che impongono l'obbligo, nei luoghi chiusi, d'indossare la mascherina in tutti quei casi in cui si può avere contatto con persone non conviventi o quando c'è pericolo di assembramento.

In sede di udienza parte opponente rendeva noto di avere irrogato il verbale al soggetto perché, quando fermato, lo stesso, in stato di ebbrezza, non indossava la mascherina, anche se intimato più volte dai Carabinieri.

Delibera illegittima e manca la prova dell'obbligo della mascherina

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Il giudice di Pace, ritenendo il ricorso fondato, lo accoglie. Prima di tutto il giudicante rileva che l'entità della multa è pregiudizievole per le finanze del cittadino.

Rileva poi che la delibera con cui il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza non può considerarsi atto avente forza di legge e che nel Codice della protezione civile di cui al dlgs n. 1/2018 il rischio epidemico non rientra tra quelli per i quali è necessario intervenire previa dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, regionale o provinciale.

Il Giudice di Pace fa quindi proprie le conclusioni del collega pisano per il quale "la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché tutte le successive proroghe dello stato di emergenza".

Per quanto riguarda poi il merito della questione portata alla sua attenzione, il GdP ricorda che spetta all'amministrazione provare adeguatamente la fondatezza della sua pretesa, spettando all'opponente produrre prove in grado di smentire la versione dei fatti dell'opposta.

Ora, nel caso di specie al ricorrente è stata contestata la violazione della legge provinciale n. 4, che contempla l'obbligo d'indossare la mascherina nelle seguenti e tre diverse ipotesi, ovvero quando:

  • sono probabili assembramenti;
  • c'è la possibilità concreta d'incontrare o incrociare qualcuno;
  • non è possibile rispettare la distanza interpersonale di due metri.

In relazione alle prime due ipotesi, in cui la previsione del pericolo si basa sulla possibilità o probabilità è necessario individuare un conforto oggettivo alla previsione astrattamente prevista. Prendere in considerazione quanto emerge al verbale, ossia che il ricorrente "non faceva uso delle protezioni respiratorie" non consente di stabilire in concreto se il soggetto quel giorno e in quel momento preciso fosse in effetti tenuto a indossare la mascherina perché il luogo si presentava affollato o perché non era possibile il distanziamento.

Dette circostanze costituiscono il presupposto della violazione, ma se di queste manca la prova, manca anche il fondamento della violazione contestata.

Sarebbe stata utile ai fini di una migliore valutazione, una descrizione più dettagliata delle circostanze oggettive e soggettive, in assenza non può ritenersi provata la condotta integrativa dell'illecito contestato. Vale quindi nel caso di specie la regola del comma 11 dell'art. 6 del Dlgs n. 150/2021, la quale sancisce che "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti delle responsabilità dell'opponente."

Scarica pdf Gdp Bressanone n. 4-2022

Foto: 123rf.com
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