La prima è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma non permette di prescindere dalla seconda

di Valeria Zeppilli - Se l'apparecchiatura utilizzata per i controlli elettronici della velocità non ha un prototipo omologato e mancano sia l'approvazione dello strumento installato che la sua taratura, la velocità rilevata e riportata nell'eventuale verbale di contestazione deve ritenersi carente dei requisiti di certezza e il procedimento di accertamento è inficiato.

Facendo totalmente proprie le doglianze di un automobilista difeso dall'Avv. Gino Zambianco, il Giudice di Pace di Padova (con sentenza del 22 settembre 2017, qui sotto allegata) ha annullato un verbale di eccesso di velocità viziato proprio per l'assenza dei predetti requisiti nell'autovelox utilizzato per l'accertamento.

In corso di causa, peraltro, agli accertatori era stato rivolto l'ordine di depositare la documentazione relativa all'accertamento, senza che, tuttavia, gli stessi avessero dato alcun riscontro.

Autovelox: il decreto di approvazione

La vicenda ha alla sua base una rilevante criticità, che è rappresentata dalla mancata distinzione tra approvazione e omologazione dell'apparecchio.

L'amministrazione, infatti, aveva tentato di far valere l'adempimento dell'obbligo di omologazione facendo riferimento al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1565 del 6 febbraio 2014. Tuttavia, tale decreto contiene soltanto l'approvazione dell'utilizzo dello strumento per i fini di cui al codice della strada, ma non ne permette comunque l'utilizzo in difetto di omologazione, che è di competenza del MISE.

La prova dell'avvenuta omologazione, pertanto, nel caso di specie è mancata e il giudice non ha quindi potuto confermare il verbale.


Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la segnalazione e il contributo tecnico


Giudice di Pace di Padova testo sentenza 22 settembre 2017
Valeria Zeppilli

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