Dal Codice Rosso alla rivoluzione culturale della Cassazione

Il contesto normativo: il Codice Rosso come spartiacque

L'introduzione della Legge n. 69 del 19 luglio 2019, nota come "Codice Rosso", ha rappresentato un momento di svolta nella tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere. La normativa ha rafforzato significativamente l'apparato sanzionatorio per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, introducendo nuove fattispecie incriminatrici e inasprendo le pene esistenti.

Particolarmente rilevante è stata l'introduzione dell'art. 362-bis c.p.p., che ha imposto al pubblico ministero di valutare "senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato" la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari nei procedimenti per violenza domestica. Questa disposizione ha segnato un cambio di passo nell'approccio investigativo, imponendo una tempestività che riflette la particolare gravità di questi reati.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la normativa più severa introdotta dal Codice Rosso trova applicazione anche quando solo l'ultimo episodio della condotta abituale si colloca dopo la sua entrata in vigore, purché tale episodio sia significativo, come stabilito dalla Cassazione penale n. 19623 del 26 maggio 2025.

La rivoluzione giurisprudenziale: dalla diffidenza alla presunzione di attendibilità

Il vero salto qualitativo nell'evoluzione giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 40216 del 15 dicembre 2025, che ha definitivamente chiarito i principi applicabili alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nei reati di violenza domestica.

La Corte ha stabilito con fermezza che "la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.".

Più significativamente ancora, ha precisato che "al pari di qualsiasi altra testimonianza la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen.".

Questo principio rappresenta un'evoluzione decisiva rispetto all'approccio tradizionale, che spesso guardava con sospetto alle dichiarazioni delle vittime di violenza domestica, richiedendo standard probatori più elevati rispetto ad altri reati.

La giurisprudenza consolidata, a partire dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite Bell'Arte del 2012, aveva già stabilito che le dichiarazioni della persona offesa potevano fondare da sole la condanna, ma l'applicazione pratica di questo principio nei reati di violenza domestica rimaneva spesso incerta.

Il superamento degli stereotipi di genere: una svolta culturale

L'aspetto più innovativo della sentenza n. 40216/2025 risiede nell'identificazione e nella condanna esplicita degli stereotipi di genere che ancora condizionano la valutazione giudiziaria.

La Corte ha elencato con precisione chirurgica una serie di parametri valutativi che non possono più essere utilizzati per presumere l'inattendibilità della vittima: il ritardo nella denuncia, la scelta di avere figli con il partner maltrattante, la denuncia in pendenza di separazione, la costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno, l'affidamento dei figli o l'assegnazione della casa coniugale.

Come sottolinea la Corte, "tali circostanze costituiscono esercizio di diritti riconosciuti dall'ordinamento interno e sovranazionale e non possono essere utilizzate per presumere l'inattendibilità della vittima".

Questa affermazione segna un punto di non ritorno nell'evoluzione culturale della giurisprudenza, allineando l'ordinamento italiano agli standard europei di tutela delle vittime.

Particolarmente significativo è il superamento del pregiudizio legato al ritardo nella denuncia.

La giurisprudenza precedente spesso utilizzava questo elemento come indice di scarsa credibilità, ignorando le dinamiche psicologiche tipiche delle relazioni violente.

La Cassazione n. 23334 del 23 giugno 2025 ha chiarito che "non può attribuirsi rilevante valenza, ai fini della credibilità della persona offesa, alla circostanza che la denuncia sia stata presentata a distanza di tempo dalla cessazione della convivenza".

L'approccio olistico alla violenza domestica

Un'altra innovazione fondamentale introdotta dalla giurisprudenza più recente riguarda l'approccio metodologico alla valutazione della violenza domestica. La sentenza n. 40216/2025 stabilisce che "nei delitti abituali di violenza domestica è necessaria una valutazione globale del contesto relazionale, verificando l'esistenza di asimmetria di potere e forme discriminatorie, distinguendo la violenza domestica - caratterizzata da reiterazione, paura, controllo e coartazione unilaterale - dalle liti familiari tra soggetti in posizione paritaria".

Questo approccio supera definitivamente la tendenza a parcellizzare gli episodi, valutandoli isolatamente senza considerare il quadro complessivo della relazione. Come precisa la Corte, "la motivazione non può parcellizzare gli episodi né fondarsi su congetture soggettive, ma deve esaminare il quadro complessivo delle condotte maltrattanti secondo il tipico sviluppo ciclico della violenza nelle relazioni intime".

La distinzione tra violenza domestica e liti familiari assume particolare rilevanza pratica. La Corte stabilisce criteri oggettivi: si ha violenza domestica "quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza", mentre ricorrono liti familiari "quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista".

La motivazione rafforzata nei giudizi di appello: il principio Troise

Un aspetto tecnico-processuale di particolare rilievo riguarda l'applicazione del principio Troise ai giudizi di appello che riformano sentenze di condanna per reati di violenza domestica. La giurisprudenza ha stabilito che il giudice di appello che assolva l'imputato sulla base del medesimo compendio probatorio deve fornire una motivazione rafforzata che confuti puntualmente la ricostruzione del primo giudice.

Questo principio assume particolare importanza nei reati di violenza domestica, dove spesso le Corti d'appello tendevano a ribaltare le condanne di primo grado sulla base di valutazioni stereotipate. La Cassazione n. 13362 del 7 aprile 2025 ha chiarito che "le valutazioni degli operatori dei servizi sociali relative a tratti della personalità della persona offesa e a comportamenti oggetto di osservazione diretta non possono essere liquidate come premature o irrilevanti senza congrua motivazione".

L'evoluzione nella valutazione delle ritrattazioni: dalla sfiducia alla comprensione

Un'evoluzione significativa si registra anche nell'approccio alle ritrattazioni delle vittime. La giurisprudenza tradizionale spesso interpretava la ritrattazione come indice di inattendibilità delle accuse originarie. La giurisprudenza più recente ha invece sviluppato una comprensione più sofisticata di questo fenomeno.

La Cassazione n. 25841 del 15 giugno 2023 ha stabilito che "le ritrattazioni e le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato o la sua reiterazione, possono essere sintomatici dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni e condizionamenti".

Questa impostazione riflette una comprensione più matura delle dinamiche della violenza domestica, riconoscendo che "la perseguibilità di ufficio della violenza domestica, per precisa scelta di politica criminale del legislatore, non è rimessa alla disponibilità di chi ne è vittima sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi".

L'influenza del diritto sovranazionale: la Convenzione di Istanbul

L'evoluzione giurisprudenziale italiana si inserisce nel più ampio contesto del diritto sovranazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di Istanbul e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La sentenza n. 40216/2025 fa esplicito riferimento a questi parametri, utilizzandoli come criteri interpretativi delle norme interne.

Il richiamo alla Convenzione di Istanbul è particolarmente significativo perché impone agli Stati contraenti di adottare misure per garantire che i procedimenti penali per violenza domestica proseguano anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia. Questo principio ha trovato piena applicazione nella giurisprudenza italiana, che ha sviluppato strumenti ermeneutici per valutare le ritrattazioni nel contesto complessivo della relazione violenta.

Le ricadute sulla prassi giudiziaria: verso una nuova cultura processuale

L'evoluzione giurisprudenziale delineata ha ricadute immediate sulla prassi giudiziaria. I giudici di merito sono ora chiamati a dotarsi di strumenti conoscitivi adeguati per affrontare i reati di violenza domestica con la necessaria competenza tecnica, superando approcci impressionistici o basati sul senso comune.

La formazione specifica sui meccanismi della violenza domestica diventa essenziale per l'applicazione corretta dei principi stabiliti dalla Cassazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza, è necessario che il giudice "dia specifico conto: a) di tutte le circostanze concrete della relazione maltrattante nel suo intero sviluppo; b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia dell'autore rispetto alla persona offesa; c) dello sviluppo ciclico che connota questo tipo di delitto".

Le prospettive future: verso un diritto penale gender-sensitive

L'evoluzione giurisprudenziale in atto si inserisce in un più ampio movimento di rinnovamento del diritto penale in chiave gender-sensitive, che tiene conto delle specificità dei reati di violenza di genere senza derogare ai principi fondamentali del processo penale.

Questo approccio non comporta una diminuzione delle garanzie processuali, ma piuttosto una loro applicazione più consapevole e scientificamente fondata.

La Cassazione n. 1086 del 10 gennaio 2025 ha chiarito che anche quando le dichiarazioni predibattimentali vengono acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., "l'assenza di contraddittorio deve essere controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori".

Una rivoluzione culturale in atto

L'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di violenza domestica rivela una trasformazione profonda nell'approccio culturale e metodologico della magistratura italiana. Il superamento degli stereotipi di genere, l'adozione di un approccio olistico alla valutazione della violenza domestica e l'allineamento agli standard sovranazionali rappresentano i pilastri di questa rivoluzione.

La sentenza della Cassazione n. 40216 del 15 dicembre 2025 segna un punto di non ritorno in questo percorso evolutivo, fornendo alla magistratura strumenti ermeneutici adeguati per garantire alle vittime di violenza domestica una tutela giudiziaria effettiva e non discriminatoria. L'impatto di questa evoluzione si estende ben oltre il singolo caso, delineando un nuovo paradigma interpretativo destinato a influenzare profondamente la prassi giudiziaria futura.

La strada tracciata dalla giurisprudenza di legittimità richiede ora un impegno costante da parte di tutti gli operatori del diritto per tradurre in pratica i principi enunciati, attraverso una formazione specifica e un approccio culturalmente consapevole. Solo così sarà possibile realizzare quella "rivoluzione gentile" che la giurisprudenza auspica, garantendo alle vittime di violenza domestica una giustizia veramente equa e rispettosa della loro dignità.


Erik Stefano Carlo Bodda è avvocato del di Torino, già iscritto anche a Madrid e Parigi.

Ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS e ha operato in Europa, Africa, America latina e Medioriente. È fondatore dello studio legale BODDA & PARTNERS con sedi in Italia e all'estero.



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