Il procedimento amministrativo si articola in una fase sanitaria, affidata alle Commissioni mediche integrate ASL-INPS, e in una successiva fase di verifica amministrativa. L'accertamento non può limitarsi a una valutazione meramente tabellare, ma deve tener conto dell'incidenza concreta della patologia sulla capacità lavorativa e relazionale del soggetto¹. La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'invalidità civile non coincide con la sola diagnosi clinica, richiedendo una valutazione globale della persona.
In caso di diniego o di riconoscimento parziale, il cittadino può proporre ricorso giudiziale mediante il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale². In tale sede, l'onere probatorio grava in larga misura sul ricorrente, il quale deve dimostrare, anche attraverso documentazione specialistica, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non è vincolato alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio qualora essa risulti lacunosa o illogica, potendo disporre integrazioni o discostarsene motivatamente³. Ne deriva un importante limite alla discrezionalità medico-legale, a tutela del diritto all'assistenza e alla dignità della persona.
La richiesta di invalidità civile si configura, pertanto, non come mera istanza assistenziale, ma come espressione di un diritto soggettivo pieno, la cui tutela impone rigore procedurale e garanzie effettive.
Note
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Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21438.
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Art. 445-bis c.p.c.; Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2017, n. 8521.
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Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 2018, n. 4533
Dott. Alessandro Pagliuca
Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense - Criminologo
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