Il Giudice di Pace di Treviso annulla la multa per eccesso di velocità, stante l'assenza di debita omologazione del dispositivo elettronico di rilevamento, sottoposto a mera approvazione ministeriale

Omologazione e approvazione: sono sinonimi?

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Va annullata la multa per violazione dei limiti di velocità, a seguito di rilevazione avvenuta con strumentazione elettronica, qualora manchi l'omologazione dell'apparecchio. Non può all'uopo ritenersi sufficiente la mera approvazione ministeriale.


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Lo ha deciso il Giudice di Pace di Treviso nella sentenza n. 703 depositata il 1° dicembre 2020 (sotto allegata) accogliendo l'opposizione di una cooperativa di trasporti vittoriosamente assistita dall'Avv. Roberto Iacovacci. L'opponente era stata destinataria di un verbale notificatole ex art. 142, comma 8, del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo apparecchio "Red&Speed Evo" installato in posizione fissa su una strada regionale.


Provvedimento che, secondo parte opponente, sarebbe da ritenersi nullo in quanto non adeguatamente motivato. Ancora, si lamenta la scarsa importanza della violazione e la mancanza di prova dell'infrazione, in quanto la stessa sarebbe stata effettuata con strumento non in regola con marchio CE e debitamente omologato.


Nel costituirsi in giudizio per chiedere la conferma del verbale, parte convenuta non deposita l'omologazione, limitandosi ad affermare che esisterebbe una "approvazione" con DM 814/2015 senza produrla in giudizio.

Apparecchiature di rilevamento debitamente omologate

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Il giudice onorario, dunque, non può far altro che accogliere il ricorso, sottolineandone la fondatezza con riguardo al motivo della mancanza di regolare omologazione, come richiesta dall'art 142, comma 6, del Codice della Strada.


Tale norma, oltre a disciplinare i limiti di velocità, stabilisce a chiare lettere che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati".


Nel caso esaminato, parte opposta ha soltanto richiamato, senza produzioni di sorta, un Decreto Ministeriale che si limita ad approvare l'esemplare dell'apparecchio utilizzato per il rilevo delle infrazioni. In dettaglio, si legge in sentenza, non può trovare accoglimento l'interpretazione secondo cui i termini di approvazione ed omologazione sarebbero da considerarsi sinonimi.

Non sufficiente l'approvazione ministeriale

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L'omologazione, spiega il giudice, richiede che le apparecchiature utilizzate per il rilievo delle infrazioni debbano presentare "caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni" ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, mentre per altre minori infrazioni sarebbe sufficiente la sola approvazione.


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L'art 142 C.d.S., si legge nel provvedimento, "mira infatti ad un bilanciamento di interessi pubblici e privati estremamente rilevanti: da un lato la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, e la conservazione dei beni, dall'altro valori altrettanto importanti come la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato, che deve fondarsi sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni al limite di velocità, pena l'inutilizzabilità ai fini della contestazione delle violazioni".


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Giudice di Pace di Treviso, sentenza n. 703/2020

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