Una sentenza del giudice di pace di Alessandria sostiene l'orientamento giurisprudenziale che non equipara le due procedure, in antitesi con il parere del Ministero

Omologazione e approvazione non sono equivalenti

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Una recente sentenza del giudice di pace di Alessandria (n. 552/2021 sotto allegata) ha offerto un interessante spunto in materia di violazioni del codice della strada, occupandosi del tema dell'omologazione degli apparecchi elettronici per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Partendo dal dato normativo, e in particolare dal combinato disposto degli artt. 345 del Regolamento di attuazione del codice della strada e art. 201 del codice della strada, il giudicante ha evidenziato che solo gli apparecchi che vengono sottoposti a regolare omologazione possono essere utilizzati in assenza del personale di polizia, mentre quelli semplicemente approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono essere utilizzati in presenza degli organi accertatori, pena l'invalidità della sanzione.

Omologazione apparecchi di rilevazione velocità

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La vicenda riguardava una sanzione irrogata con verbale di accertamento per la violazione dei limiti di velocità imposti dall'art. 142 c.d.s.

Come faceva notare il ricorrente, assistito dalla GloboConsumatori onlus, a seguito di successive verifiche si rilevava che l'autovelox con cui veniva rilevata l'infrazione non risultava essere stato oggetto di apposita omologazione, secondo la procedura prevista dall'art. 192 del Regolamento di attuazione del c.d.s.

In particolare, veniva riscontrata la mera approvazione del prodotto, avvenuta con determina dirigenziale del Ministero dei Trasporti.

Autovelox omologazione o approvazione?

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In merito alla distinzione e alla diversa efficacia e finalità delle procedure di approvazione e di omologazione, la sentenza in oggetto evidenziava la mancanza di univocità in dottrina e in giurisprudenza.

In particolare, veniva sottolineato come non apparisse sufficiente, al riguardo, il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui le due procedure - quella di approvazione e quella di omologazione - fossero da considerarsi equivalenti.

Infatti, come ritenuto dal prevalente orientamento giurisprudenziale citato in sentenza, l'approvazione resa con atto di determina dirigenziale non può avere la medesima valenza di un'omologazione da rendersi con Decreto Ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, costituendone al limite un mero atto prodromico.

Differenza tra approvazione e omologazione autovelox

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In base a quanto sopra, il giudice di pace di Alessandria deduceva che occorre dar corso all'omologazione tutte le volte in cui risulti necessario attestare che un apparecchio risponde alle caratteristiche richieste dal Regolamento, mentre è sufficiente l'approvazione del solo prototipo in tutti quei casi il Regolamento non indichi le caratteristiche fondamentali da rispettare.

Al riguardo, il giudicante riteneva decisivo il disposto dell'art. 201 comma 1-quater del c.d.s., in base al quale, in occasione delle violazioni dei limiti di velocità rilevate con appositi dispositivi elettronici, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che siano stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

In base a un'interpretazione sistematica della complessiva disciplina normativa, e rifacendosi alla precedente giurisprudenza dello stesso ufficio, il giudice di pace deduceva che "in tema di utilizzo di apparecchiature e strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli, sia necessaria in via alternativa, l'omologazione o l'approvazione, con la particolarità che in presenza dell'omologazione, le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione sarà necessaria la presenza in sito di personale di polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità".

Nel caso concreto, quindi, non risultando esservi stata presenza di personale di polizia al momento del rilevamento automatico e trattandosi di apparecchiatura approvata ma non omologata, il ricorso veniva accolto e il verbale annullato.

Si ringrazia la GloboConsumatori onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza Gdp Alessandria n. 552/2021

Foto: 123rf.com
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