Per il tribunale di Busto Arsizio, la clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia

Garanzia a prima richiesta e contratto autonomo di garanzia: la vicenda

Un'impresa erogava a titolo di mutuo una somma di denaro ad un privato.

Un soggetto terzo, nel medesimo contratto, dichiarava di costituirsi garante concordando che la garanzia rilasciata deve considerarsi "a prima richiesta" e pertanto, in caso di inadempimento del debitore principale, il creditore potrà chiedere "l'intera somma di spettanza al garante immediatamente, senza che lo stesso possa avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore".

Stante l'inadempimento del debitore principale, il creditore otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di questi nonché del garante.

In sede di opposizione, il garante eccepiva la violazione dell'art. 1957 c.c. non avendo il creditore, entro sei mesi dalla scadenza, proposto alcuna istanza nei confronti del debitore.

La decisione del tribunale di Busto Arsizio

Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 507 dell'8/4/2024 (sotto allegata), accoglieva l'opposizione spiegata dal garante affermando che l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia rispetto al contratto di fideiussione non può essere individuato nella c.d. "clausola di pagamento a prima richiesta", essendo invece necessaria un'indagine complessiva della causa in concreto del contratto che, nel contratto autonomo di garanzia, consiste nel "trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale".

Ne segue che, ai fini della qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, il Giudice è tenuto ad accertare se le parti abbiano inteso o meno stabilire che il garante abbia rinunciato "alla facoltà di proporre eccezioni in ordine alla validità o alla efficacia del rapporto di base": solo in siffatta ipotesi si può affermare la deroga al modello legale della fideiussione.

Diverso, invece, il caso in cui la clausola di pagamento "a prima richiesta" viene affiancata dalla clausola di pagamento "senza eccezioni": in questa seconda ipotesi, infatti, il contratto dovrà essere interpretato quale contratto autonomo di garanzia, salvo il caso in cui sussista "evidente discrasia con l'intero contenuto altro dell'intera della convenzione negoziale".

La clausola di pagamento "a prima richiesta", prosegue il Tribunale, si pone pertanto quale deroga parziale alla disciplina dell'art. 1957 c.c., potendo essere interpretata quale pattuizione volta a consentire al creditore di evitare la decadenza con una semplice richiesta di pagamento stragiudiziale in luogo della domanda giudiziale.

In conclusione, viene nuovamente affermato il principio, ampiamente consolidato, in forza del quale l'elemento strutturale del contratto autonomo di garanzia è la carenza della c.d. accessorietà - tipica della fideiussione - il quale deve essere indagato di volta in volta dal Giudice valutando la causa concreta del contratto e, dunque, la natura dell'obbligazione assunta dal garante, non essendo sufficiente l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento "a semplice richiesta".

Emiliano Torchia - Avvocato in Olgiate Comasco (CO)

Scarica pdf Trib. Busto Arsizio 507/2024

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