Per la Cassazione, l'iscrizione ipotecaria per debiti tributari è legittima a meno che non si dimostri la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore e l'estraneità del debito alle necessità familiari

di Valeria Zeppilli - Anche i beni facenti parte di un fondo patrimoniale possono essere pignorati nell'ambito della procedura di riscossione coattiva di somme dovute per violazioni del codice della strada, a meno che l'onerato non fornisca la prova richiesta dal nostro ordinamento e di recente chiarita dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20998/2018 sotto allegata.

Fondo patrimoniale e obbligazione tributaria

In linea generale, come ricordato nella predetta pronuncia, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973 fatta su un bene facente parte di un fondo patrimoniale nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte è legittima solo se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia.

L'onere della prova

Tuttavia, l'onere di fornire la prova necessaria a rendere illegittima l'ipoteca grava in capo al debitore, il quale deve dimostrare:

- la regolare costituzione del fondo patrimoniale

- la sua opponibilità al creditore procedente

- la circostanza che il debito nei confronti di tale soggetto è stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

L'indagine del giudice deve quindi concentrarsi specificamente sul fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura di quest'ultima.

Le violazioni del codice della strada

In mancanza di tale prova, l'iscrizione ipotecaria su un bene facente parte di un fondo patrimoniale non può che ritenersi legittima, a prescindere dalla natura del debito che la ha determinata.

Infatti la natura del contributo non contraddice si per sé, se manca la prova contraria, la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi, riguardino delle esigenze familiari.

I bisogni della famiglia

La Corte di cassazione, nella sentenza numero 20998, si è soffermata inoltre su cosa debba intendersi per bisogni della famiglia e ha precisato che in essi vanno ricompresi anche "i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari".

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Corte di cassazione testo sentenza numero 20998/2018
Valeria Zeppilli

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