La successione: introduzione
La successione mortis causa è quel fenomeno giuridico secondo il quale, alla morte di un dato soggetto (che prende anche il nome di “de cuius”: persona della cui eredità si tratta), segue l’estinzione dei rapporti personalissimi, ossia quelli strettamente inerenti alla persona (ad esempio diritto al nome, alla libertà, all’integrità personale etc.) e familiari (potestà genitoriale, matrimonio), mentre i rapporti patrimoniali vengono, normalmente, trasmessi ad altri soggetti, in base a un complesso di regole che prende il nome di diritto ereditario (o successorio). Analizzando gli articoli 587 e 588 del codice civile, tra le situazioni giuridiche patrimoniali che vengono devolute a terzi, ricordiamo:
- i rapporti patrimoniali personali (anche detti diritti di credito), salvi quelli c.d. “intuitu personae”, ossia che implicano un legame inscindibile rispetto alla persona che ne è titolare (come il diritto agli alimenti, inidoneo a trasferirsi a terzi per definizione);
- i rapporti patrimoniali di natura reale e le azioni che l’ordinamento prevede a loro tutela (si pensi al diritto di proprietà), a meno che non siano strettamente connessi alla vita del titolare (ad esempio il diritto di abitazione);
- i contratti in corso di esecuzione, a meno che non sia possibile devolvere la posizione giuridica del defunto in capo all’erede perché la natura del contratto lo rende impossibile (si immagini il caso eclatante di un contratto di prestazione d’opera tra una casa discografica e un noto cantante: non è detto che il figlio abbia le capacità e la fama del padre!).
I rapporti connessi all’esercizio di un’azienda, invece, salvo ipotesi del tutto eccezionali, non si estinguono alla morte del titolare.
Premesso che l’apertura della successione si ha al momento della morte del de cuius, nel luogo ove costui aveva l’ultimo domicilio (cfr. art. 456 c.c.), la capacità di succedere è riconosciuta, per quanto concerne le persone fisiche, nella successione legittima, a tutti coloro che sono nati, o almeno concepiti (sul punto, si veda l’art. 462, comma 2 c.c.), al momento dell’apertura della successione stessa, mentre nella successione testamentaria, alle suddette categorie, si aggiungono i figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell’apertura medesima (art. 462, comma 3 c.c.). Per quanto riguarda le persone giuridiche, attualmente possono ereditare tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, solo per testamento, salvo quanto previsto in via residuale per lo Stato dall’art. 586 del codice civile.
E’ da precisare, tuttavia, che l’ordinamento disciplina alcune ipotesi in cui è negata la capacità di accedere all’eredità a chi ha commesso uno dei seguenti fatti (che richiedono un accertamento giudiziale, a seguito di ricorso proposto da chi vi ha interesse):
- omicidio, consumato o tentato, dell’ereditando o di un suo stretto congiunto;
- commissione, nei confronti di una o più di tali persone, di un delitto punibile con le norme sull’omicidio;
- denuncia calunniosa delle persone medesime ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
- forzatura della volontà testamentaria, con violenza e dolo;
- distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento del testamento del de cuius.
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