La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che l'intervento di terzi nella redazione dell'atto ne comprometta l'autografia. Facciamo chiarezza

E' valido il testamento olografo redatto con la mano guidata da un terzo?

Il codice civile, per garantire l'autenticità di un testamento olografo e, quindi, la sua validità, dispone all'articolo 602 che in sede di redazione dell'atto debbano essere rispettati tre requisiti essenziali, rappresentati dall'autografia, dalla data e dalla sottoscrizione.

È indubbio, quindi, che l'atto vada scritto di pugno dal testatore in tutte le sue parti, di certo senza l'ausilio di mezzi meccanici, ma anche, per giurisprudenza ormai costante, senza l'ausilio di terzi.

Che l'aiuto nella scrittura da parte di un soggetto diverso da chi dispone escluda il requisito dell'autografia è stato sancito infatti diverse volte dalla Cassazione. Si pensi, ad esempio, alle pronunce numero 24882/2013 e n. 5505/2017.

Già nel 2013, conformandosi a diversi precedenti, la Corte aveva ritenuto che la guida della mano del testatore ad opera di altri rende invalido il testamento a prescindere dall'eventuale corrispondenza tra quanto disposto e le volontà del de cuius. Con la sentenza del 2017 (qui sotto allegata), poi, i giudici non hanno fatto eccezioni neanche dinanzi al tremolio che affliggeva nel caso di specie il testatore e che gli rendeva difficile scrivere da solo.

In quest'ultima occasione, peraltro, i giudici hanno ribadito l'espresso distacco rispetto alla sentenza n. 32 del 7 gennaio 1992 che aveva sancito un orientamento diverso, ammettendo in casi eccezionali la guida nella scrittura. Al di là delle diversità delle vicende, per la Corte la soluzione ormai consolidata che perviene alla nullità del testamento per difetto di autografia ogni volta che un terzo intervenga nella scrittura deve ritenersi più corrispondente alla ratio della norma codicistica: una simile condotta, infatti, è in ogni caso "idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio", ovverosia due requisiti che devono ritenersi indispensabili affinché si possa parlare effettivamente di autografia.

Oltretutto, se si ritenesse diversamente si andrebbe contro le finalità di chiarezza e semplificazione che orientano la disciplina del testamento olografo, condizionando l'accertamento della sua validità a circostanze quali l'effettivo fine che ha ispirato l'intervento del terzo e la reale corrispondenza di quanto scritto nell'atto con la volontà del testatore".

Per approfondimenti vai alla guida Il testamento olografo

Corte di cassazione testo sentenza numero 5505/2017
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