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Successione a titolo universale o particolare

Le successioni ereditarie

Cosa sono e quale differenza intercorre tra la successione a titolo universale e quella a titolo particolare

Cosa si intende per successione a titolo universale o particolare

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La successione a titolo universale è la successione nella totalità o nella quota di patrimonio del de cuius, mentre la successione a titolo particolare è la successione in uno o più diritti, specificatamente individuati dal testatore.

I legati obbligatori

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La dottrina, già da tempo, ha ritenuto che la definizione classica di legato quale "successione a titolo particolare" sia riduttiva in quanto non tiene conto dei legati obbligatori, i quali non comportano la successione in un diritto facente parte del patrimonio del de cuius, ma creano un diritto ex novo. Si pensi ad esempio al legato ex 651 c.c. in forza del quale il testatore, consapevole dell'alienità del bene, può legare un bene appartenente a terze persone. In tal caso il bene oggetto del legato non fa parte del patrimonio del testatore (e non per questo non viene qualificato come "legato"), ma è l'onerato dovrà acquistarne la proprietà e trasferirla al legatario, salva la facoltà di pagare, in favore del legatario, il giusto prezzo. Altri esempi sono costituiti dal legato di cosa genericamente determinata ex art. 653 c.c., legato di cosa non esistente nell'asse ex art. 654 c.c., ecc.

Successione: fenomeno necessario

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Il legislatore, all'art. 586 c.c., dispone che la successione ereditaria costituisce un fenomeno necessario nel nostro ordinamento: infatti nel caso in cui non vi siano successori a titolo universale il patrimonio sarà devoluto allo Stato, mentre nulla enuncia in merito alla necessarietà dei legati, salvo ipotesi particolari di legati ex lege dei quali si tratterà nei prossimi capitoli.

Successione a titolo universale o particolare: le differenze

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La differenza tra disposizioni a titolo universale ed a titolo particolare si ravvisa, da un lato, nella struttura e, dall'altro, nella disciplina dei debiti. Per quanto concerne la struttura, in primis, l'erede è successore in tutti i rapporti (o una quota di essi) facenti parte del patrimonio del de cuius ad eccezione dei legati e dei rapporti che si sono estinti per effetto della morte, mentre il legatario è successore in uno o più diritti specificatamente individuati.

Quid iuris nel caso in cui il testatore disponga solamente di una serie di legati senza la nomina di un erede? In tal caso sovviene l'art. 588 c.c., norma interpretativa, secondo la quale le disposizioni testamentarie, qualunque sia la denominazione utilizzata dal testatore, sono a titolo universale quando comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Ciò significa che, nel caso in cui il testatore abbia disposto di una serie di legati che, di fatto, esauriscono il suo patrimonio, i legatari possono essere ritenuti eredi nella quota stabilita, a posteriori, tra il valore di quanto legato e l'intero patrimonio relitto; evitando così l'apertura della successione legittima.

La disciplina dei debiti

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Per quanto concerne la disciplina dei debiti, il legatario non risponde dei debiti ereditari ai sensi del combinato disposto dagli artt. 671 e 756 c.c.. Il testatore può comunque obbligare il legatario a pagare debiti ereditari, ma non oltre il valore della cosa legata (intra vires). Si ritiene che il legatario, onerato del pagamento dei debiti, non sia comunque un "successore" nel debito ereditario perché, ai sensi dell'art. 754 c.c., onerati sono solamente gli eredi, salvo diritto di rivalsa.

Il possesso

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Per quanto concerne il possesso, l'erede continua il possesso del proprio dante causa mentre il legatario inizia un nuovo possesso, che può unire a quello del de cuius.

Infine, per il principio semel heres semper heres, l'istituzione ereditaria non può essere disposta ad tempus, a differenza del legato.

(Dott.ssa Francesca Tessitore)