L'usucapione dell'eredità è un istituto menzionato dall'art. 714 c.c. il quale dispone che può domandarsi la divisione quando i coeredi hanno goduto dei beni ereditari, salvo che si sia verificata usucapione per effetto di possesso

Usucapione dell'eredità: cos'è

[Torna su]

La norma di riferimento sull'usucapione dell'eredità, anche se non provvede a una definizione dell'istituto, è l'art 714 c.c il quale dispone che: "Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso."


La norma nell'ultima parte, che è la più rilevante per l'argomento trattato, ci dice in pratica che la divisione è ostacolata dall'usucapione acquisita in virtù del possesso esclusivo, che deve essere ovviamente incompatibile con il godimento altrui, che si configura in presenza del passaggio dal possesso comune al possesso esclusivo.

Come ha chiarito infatti n merito la Cassazione nell'ordinanza n. 22504/2022: "il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; a tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi (Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n.966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221)".

Usucapione dell'erede: presupposti

[Torna su]

Fatte queste necessarie premesse, va detto che i giudici di Piazza Cavour, per la particolarità dell'istituto disciplinato dall'art. 714 C.C., sono intervenuti più volte per chiarire i requisiti di funzionamento dell'usucapione ereditaria.

Le sentenze n. 7221/2009, n. 5226/2002 e n. 7075/1999 della Corte di Cassazione hanno infatti stabilito che, nel rispetto dei principi della successione legittima (che interviene nel momento in cui il de cuius non dispone dei suoi beni per testamento), a ciascun erede spetta una quota dell'eredità, la cui entità naturalmente varia in base al numero e al rapporto che legava gli eredi al defunto.

In linea generale, l'erede che esercita il possesso sui beni entrati a far parte della successione, può acquisirne la proprietà o altro diritto reale a svantaggio degli altri coeredi purché sussistano determinati presupposti:

  • prima di tutto il coerede deve aver esercitato il possesso in via esclusiva, impedendo agli altri di utilizzarlo;
  • in secondo luogo deve essere trascorso tutto il tempo previsto dalla legge per usucapire e il possesso deve essersi svolto in modo manifesto e senza interruzioni (Cassazione sentenza n. 24214 /2014);
  • come terzo requisito, il coerede deve essersi comportato come l'effettivo proprietario del bene (animus possidendi);
  • infine il possesso deve essere stato riconoscibile dagli altri coeredi, che non devono aver sollevato obiezione alcuna.

Art. 714 c.c: duplicato dell'art. 1102 c.c.?

[Torna su]

La disciplina dell'usucapione di beni ereditari da parte del coerede come abbiamo visto è contenuta nell'art. 714 c.c. il quale prevede che è possibile domandare la divisione dei beni ereditari anche nel caso in cui uno o più coeredi abbiano goduto in via esclusiva dei beni ereditari e sempre che non che si sia verificata l'usucapione.

L'usucapione di beni ereditari tuttavia può verificarsi anche a favore di un non coerede, che abbia posseduto i beni dell'asse ereditario. Ci si domanda quindi quale sia la portata dell'art. 714 c.c. per quanto riguarda il possesso e l'usucapione del coerede.

La dottrina più severa definisce l'art. 714 c.c una "norma inutile", in quanto mero duplicato dell'art 1102 c.c. comma 2 che, in materia di comunione, dispone: "Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".

Vai a: La guida legale sull'usucapione


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: