L'accrescimento (artt. 674 e ss. c.c.) è il fenomeno giuridico per cui la quota destinata ad uno dei coeredi si espande in capo agli altri nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità

Cos'è l'accrescimento

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L'accrescimento è previsto e regolamentato all'interno del codice civile, più precisamente dagli articoli 674 e seguenti. Nel dettaglio, trova disciplina all'art. 674 c.c. quando ha luogo tra coeredi e all'art. 675 c.c. quando riguarda un legato.

Questo fenomeno giuridico prevede che quando in caso di chiamata congiunta uno dei chiamati non voglia o non abbia facoltà di accettare la sua parte di eredità accresce quella degli altri. Sebbene previsto principalmente per le successioni testamentarie è possibile riscontrarlo anche nelle successioni cosiddette legittime ex. art. 522.

Si cerca in questo modo di porre rimedio al fatto che uno o più degli eredi non possano o non vogliano accettare eredità o legato. In questo modo: accrescendo le quote degli eredi restanti si vuole salvaguardare la volontà della persona defunta e lo spirito di una successione di tipo legittimo.

Nei casi riguardanti l'accrescimento è bene precisare che esso opera automaticamente e di diritto senza che vi sia bisogno di andare a ricercare la volontà legittima del defunto.

Come opera l'accrescimento

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Com'è già stato visto qualora il testatore abbia lasciato ai propri eredi il suo patrimonio e uno di essi non potesse o volesse reclamare il suo diritto la sua quota testamentaria verrà divisa tra gli aventi diritto. È bene specificare che per potervi essere un accrescimento non devono sussistere condizioni diverse ovvero non vi debbono essere condizioni che prevedano un atto di:

  • sostituzione
  • rappresentanza

Nel momento stesso in cui un chiamato non vuole e si vede costretto a declinare l'accettazione della propria parte del patrimonio vi sarà uno specifico iter da seguire e in mancanza di rappresentazione o sostituzione si andrà ad applicare di diritto l'accrescimento.

Accrescimento tra collegatari

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L'accrescimento può avvenire anche fra collegatari secondo quanto stabilito dall'articolo 675 e seguenti, in questo caso se più eredi hanno avuto accesso all'eredità di uno stesso oggetto diviso per quote uguali il mancare di uno dei collegatari aumenterà, di fatto le quote degli altri. Anche in questo caso il diritto di rappresentazione prevale sull'accrescimento.

Accrescimento nel caso di usufrutto congiunto

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L'accrescimento è possibile e si può verificare anche in caso di usufrutto congiunto, se gli eredi hanno diritto a un usufrutto tra più legatari in parti uguali e in seguito a una chiamata congiunta si applica, secondo l'articolo 678 e seguenti lo stesso diritto di accrescimento.

In questo specifico caso l'accrescimento si verifica anche dopo che uno o più legatari sia deceduto dopo aver posseduto il diritto di usufrutto. In tal caso è ovvio che in tutti i casi di accrescimento i coeredi o legatari a favore dei quali ciò si verifica subentrano anche negli obblighi a cui sarebbe stato sottoposto l'erede mancante; fatto salvi i casi un cui si tratti di obblighi a carattere strettamente personale.

Gli effetti

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L'accrescimento è un istituto giuridico postulato e creato attorno al concetto di mantenere intatte le volontà del testatore senza che vi siano attenzioni esterne al testamento. In tutti i casi in cui non siano presenti sostituzioni o diritto di rappresentanza da mantenere intatte si applica quindi per diritto l'accrescimento delle quote del patrimonio agli eredi aventi diritto. Questo solo nel caso in cui uno o più eredi non possano o non vogliano accedere alla propria parte di eredità.

Che si parli di usufrutto legittimo, fra collegatari oppure di accrescimento di una quota del patrimonio ciò comporta non solo i benefici ma anche il subentro agli oneri. Gli effetti, infatti, riguarderanno sia le posizioni attive che quelle passive e i beneficiari dell'accrescimento saranno gravati dai maggiori oneri del diritto espanso.


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