Capo I - Disposizioni generali
Art. 587
Testamento
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art. 589
Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.
⚖️
Norma fondamentale che vieta il testamento congiuntivo, garantendo la libertà testamentaria individuale
Art. 590
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
Art. 591
Capacità di disporre per testamento
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Capo II - Delle forme ordinarie del testamento
Art. 601
Forme ordinarie
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602
Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
⚖️
Requisiti essenziali: autografia, data e sottoscrizione. La mancanza di uno di questi elementi comporta nullità
Art. 603
Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del sordo, del muto o del sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Art. 606
Nullità del testamento per difetto di forma
Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero la sottoscrizione del notaio o quella del testatore, nel caso di testamento per atto di notaio, salvo quanto è stabilito dall'articolo 603.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Capo III - Dei testamenti speciali
Capo IV - Della pubblicazione e dell'esecuzione del testamento
Art. 620
Pubblicazione del testamento olografo e del testamento segreto
Il testamento olografo deve essere depositato presso un notaio per la pubblicazione.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo è obbligato a presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento appena gli è presentato, alla presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio.
Per il testamento segreto si osservano le stesse disposizioni.
Gli eredi e legatari nominati nel testamento e, in mancanza di essi, gli eredi legittimi, sono avvertiti immediatamente dell'avvenuta pubblicazione, in modo da essere posti in grado di averne notizia, a cura del notaio.
Capo V - Della istituzione di erede e dei legati
Capo VI - Delle sostituzioni
Capo VII - Degli esecutori testamentari
Art. 700
Facoltà di nomina
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.
Art. 712
Rendimento del conto
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.
Egli non è tenuto a prestare cauzione, salvo che l'autorità giudiziaria, ad istanza di alcuno degli eredi o legatari, non lo ritenga necessario.