Art. 565
Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Al padre ed alla madre succedono i figli in parti uguali.
Ai figli sono equiparati gli adottivi.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
A colui che muore senza lasciare figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in parti uguali, o il genitore che sopravvive.
A colui che muore senza lasciare figli, ma ascendenti e fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono gli ascendenti e i fratelli e le sorelle. Agli ascendenti è devoluta la metà del patrimonio e ai fratelli e sorelle l'altra metà. Qualora però tutti i fratelli e le sorelle siano morti prima del defunto, agli ascendenti si devolve l'intera eredità.
A colui che muore senza lasciare figli, né genitori né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi; ma ai genitori è riservata almeno la metà dell'eredità. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà a favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Se alcuno muore senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
[Articoli abrogati]
Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso, ai fratelli e alle sorelle è devoluta la parte residua, e agli ascendenti una quota comunque non inferiore ad un quarto.
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spettano i diritti successori attribuiti al coniuge dalle disposizioni del presente titolo.
Si applicano altresì le disposizioni della sezione seconda del capo X del titolo VI del libro primo.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.