Art. 769
Definizione
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue con la morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione è fatta a persona giuridica, l'accettazione non può essere fatta che dal rappresentante legale della persona giuridica, previa l'autorizzazione nelle forme stabilite per l'accettazione dell'eredità.
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore di figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al tempo della donazione.
L'accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, deve essere fatta dai genitori.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante stesso o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia; i frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donatario dal momento della nascita.
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.
L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. È nulla la donazione, a favore del tutore o del protutore, fatta dal minore o dall'interdetto nel contratto di matrimonio. La nullità della donazione comporta la nullità del contratto di matrimonio.
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'azione di risoluzione per inadempimento dell'onere, se l'onere è stabilito nell'interesse del donante o di un terzo, è applicabile l'articolo 1456.
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
La donazione può essere revocata per ingratitudine quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
Le donazioni, eccettuate quelle rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, possono essere revocate per la sopravvenienza di un figlio o di un discendente ovvero per il riconoscimento di un figlio, salvo che si tratti di donazione di modico valore.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
Il riconoscimento di un figlio nato durante il matrimonio produce, riguardo alle donazioni, gli stessi effetti della sopravvenienza di un figlio.
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
La domanda di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che si fanno in conformità agli usi.