Capo I - Disposizioni generali
Art. 713
Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione.
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può autorizzare che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714
Godimento separato di beni ereditari
Si può anche domandare la divisione quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto del possesso esclusivo.
Art. 715
Cose non soggette a divisione
Se tra i coeredi vi sono minori, interdetti o inabilitati, la divisione non può farsi che in forma giudiziale, osservate le forme prescritte per l'alienazione dei beni dei minori, degli interdetti o degli inabilitati.
Si applicano a tale divisione le norme contenute negli articoli seguenti del presente capo.
⚖️
Norma a tutela degli incapaci che impone la divisione giudiziale quando tra i coeredi vi sono soggetti deboli
Art. 716
Vendita degli immobili
Qualora nell'eredità vi siano immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non possa effettuarsi senza vendita degli immobili medesimi, si procede alla vendita all'incanto.
Tuttavia i coeredi hanno diritto di essere preferiti agli estranei quando domandano congiuntamente o separatamente che l'immobile sia loro attribuito per il prezzo di stima.
Art. 717
Diritto ai beni in natura
È salvo sempre il diritto dei coeredi di chiedere che, in corrispondenza delle rispettive quote ereditarie, siano loro attribuiti i beni in natura, compresi nel compendio ereditario, con addebito dell'eccedenza a norma del secondo comma dell'articolo 728.
Art. 718
Beni costituiti in pegno o sottoposti a ipoteca
I beni gravati da pegno o ipoteca non sono compresi nelle porzioni che si formano senza l'intervento dei creditori che hanno il pegno o l'ipoteca. Tali beni non si comprendono neppure nel sorteggio delle porzioni, se non dopo soddisfatti i creditori stessi; ma i coeredi possono convenire che, liberati i beni da pegno o da ipoteca, si proceda alla divisione dell'intera eredità.
I coeredi che hanno in comune il diritto di riscatto, possono esercitarlo congiuntamente finché dura la comunione.
Art. 719
Assegnazione o vendita dei crediti
I crediti si assegnano a uno dei coeredi in conto della sua porzione, ovvero si pongono all'incanto quando sono di difficile esazione, quando vi è opposizione all'assegnamento da parte di alcuno dei coeredi, o quando altre circostanze rendano necessaria o opportuna la vendita.
Art. 720
Immobili non divisibili
Gli immobili che non sono comodamente divisibili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione del coerede cui spetta la quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si procede alla vendita all'incanto.
Capo II - Della collazione
Art. 737
Soggetti tenuti alla collazione
I figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
📝
Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013
Art. 738
Collazione di beni immobili e mobili
La collazione di beni immobili si fa o col renderne i beni in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
La collazione di beni mobili si fa soltanto per imputazione.
Se oggetto della donazione è stata una somma di danaro, questa si conferisce mediante l'imputazione della somma stessa con gli interessi legali dal giorno dell'apertura della successione.
Capo III - Del pagamento dei debiti
Art. 752
Divisione e debiti ereditari
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 753
Immobile ipotecato
Il coerede cui è assegnato un immobile gravato da ipoteca non è tenuto ad assumere personalmente il debito garantito, salvo patto contrario.
Se l'immobile è venduto all'incanto, il debito garantito deve essere soddisfatto sul prezzo di vendita.
Art. 754
Azione dei creditori ereditari e dei legatari
I creditori del defunto e i legatari possono chiedere il pagamento anche ai singoli eredi, salva la facoltà di questi di domandare la riduzione in proporzione della quota ereditaria, quando non siano personalmente obbligati oltre i limiti di essa, né sussista la responsabilità solidale di tutti gli eredi.
Il coerede che ha pagato oltre la sua parte, ha regresso contro gli altri.
Capo IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757
Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede si reputa solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
⚖️
Effetto dichiarativo della divisione: retroagisce al momento dell'apertura della successione
Art. 758
Garanzia tra coeredi
I coeredi si devono reciproca garanzia per i soli disturbi ed evizioni che derivano da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759
Evizione subita dal coerede
Ciascuno dei coeredi è tenuto a indennizzare il coerede che ha sofferto l'evizione, in proporzione della rispettiva quota.
Se uno dei coeredi si trova insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ripartita tra il coerede che ha sofferto l'evizione e tutti gli altri coeredi solventi.
Capo V - Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761
Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.
Art. 762
Omissione di beni ereditari
La divisione nella quale sono stati omessi uno o più beni dell'eredità non è nulla, ma deve essere integrata con la divisione dei beni o della parte dei beni omessi.
Art. 763
Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
Art. 764
Facoltà del convenuto di troncazione del giudizio di rescissione
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
Art. 768
Atti diversi dalla divisione
Le norme stabilite per l'annullamento, per la rescissione e per la garanzia della divisione si osservano anche nei casi in cui la divisione si effettua mediante transazione, o mediante vendita dei beni ereditari agli stessi coeredi soltanto, o quando con l'accordo dei coeredi si provvede alla composizione dell'eredità assegnando a ciascuno beni di natura e qualità diversi da quelli che gli sarebbero toccati sulla base delle disposizioni di legge o del testamento.