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Divisione ereditaria: guida pratica

La divisione ereditaria (disciplinata agli artt. 713 e seguenti c.c.) è l'atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria. Con la divisione i coeredi diventano unici proprietari dei beni che gli verranno assegnati

Divisione ereditaria: cos'è e come si fa

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La divisione ereditaria è l'atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria. 

Secondo quanto dispone l'art. 713 del codice civile ogni coerede chiedere la divisione per sciogliere la comunione ereditaria.

La divisione può essere di tre tipi: 

  • giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coeredi, 
  • può avvenire mediante contratto
  • può essere fatta dal testatore (la cd. divisione testamentaria).

Gli aventi diritto a partecipare alla divisione

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Hanno diritto di partecipare alla divisione tutti i coeredi ed i loro successori: sono tutti litisconsorti necessari del procedimento divisorio. Una sentenza della Cassazione 22.10.2013, n. 22977 ha destato non poche perplessità in merito alla partecipazione di tutti i coeredi all'atto di divisione: il giudizio verteva su una scrittura privata, sottoscritta solo da alcuni coeredi, con i quali si disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria. La Suprema Corte, giova ricordarlo, non ha ammesso la possibilità di addivenire alla divisione in mancanza di uno o più coeredi, ma ha comunque dichiarato la validità del contratto, non potendo essere qualificato come un contratto avente ad oggetto la divisione, ma come semplice contratto avente ad oggetto solamente un mero regolamento di interessi, dal quale non può derivare la divisione ereditaria dei beni. 

Le figure della divisione ereditaria 

Le figure particolari di condividenti possono essere così sintetizzate:

  • il legittimario pretermesso: egli non fa parte della comunione ereditaria sino a quando non ha esperito vittoriosamente l'azione di riduzione. Solamente a seguito della sentenza egli acquista la qualità di erede;
  • il coerede beneficiato dell'usufrutto universale: la soluzione dipende dalla natura giuridica di detta attribuzione. Se si dovesse ritenere che la natura della disposizione è a titolo universale, egli sarà coerede e quindi legittimato a partecipare al giudizio divisorio; se, diversamente, fosse qualificato come legatario, egli è estraneo alla comunione ereditaria;
  • acquirente di un bene facente parte della comunione (cd. acquirente dell'esito divisionale): si ritiene che titolare della comunione sia il coerede originario in quanto si tratterebbe di una vendita ad effetti obbligatori.

Quando non si può dividere l'eredità

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I casi di impedimento alla divisione si ravvisano nel caso in cui:
  • tra i chiamati, vi sia un concepito (e la divisione non può aver luogo sino al momento della nascita);
  • sia pendente un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale del soggetto che, in caso di esito favorevole del giudizio, sia chiamato alla successione;
  • il Giudice sospenda la divisione (per un termine massimo di cinque anni);
  • nel caso di minorenni, il testatore può disporre che non si faccia luogo alla divisione prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Immobili non divisibili

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Non è sempre agevole procedere alla divisione quando nell'eredità ci sono beni immobili. Questi infatti potrebbero non risultare facilmente divisibili.

In tal caso, e qualora senza il loro frazionamento non sia possibile procedere alla divisione della massa ereditaria, l'art. 720 c.c. dispone che tali beni "devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto".

Vedi anche Quando l'immobile non è divisibile

Lo sai che:

Se i beni immobili sono divisibili ciascun coerede, ai sensi dell'art. 718 c.c. ha diritto a chiedere la sua parte in natura (Analogo diritto ai beni in natura è previsto per i beni mobili).

Come si calcola la divisione tra eredi

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Per formare le parti i coeredi sono tenuti a procedere alla collazione ed a conferire tutto ciò che è stato loro donato dal de cuius e devono imputare, alla propria quota, le somme delle quali erano debitori nei confronti del de cuius e dei coeredi. 

Successivamente, avranno luogo i prelevamenti, ossia l'attribuzione a favore dei coeredi del diritto di prelevare dalla massa ereditaria una somma pari al debito degli altri coeredi e nei confronti del de cuius, dalla massa ereditaria. 

Si faccia il seguente esempio: Tizio e Caio sono coeredi ed il relictum ammonta a 100. Se Tizio avesse avuto, nei confronti del de cuius, un debito di 10, Caio avrebbe diritto di prelevare dal relictum 10 in modo da potersi dividere, successivamente, il restante relictum pari a 100-10-10=80. 

A seguito dei prelevamenti, si provvede alla stima ed alla formazione delle porzioni e la relativa assegnazione ai coeredi.

Fac-simile citazione per divisione ereditaria

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Tribunale di ______________

Atto di citazione per divisione ereditaria
per
il Sig. ____________________, nato a _____________________, il _______________________ e residente in _________________ alla via ___________________ n. ___ (C.F.: ___________________), elettivamente domiciliato in _____________________ alla via _____________________ n. ___, presso e nello studio dell'Avv. __________________ del Foro di _________________ (C.F.: _________________ - fax: ____________________ - p.e.c.: ______________________), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.
Premesso
- che il Sig. ______________________, alla morte di _________________ avvenuta in data ________________ ha ereditato unitamente al Sig. __________________ e al Sig. ____________________, in comunione, i seguenti beni: _________________________________;
- che ogni coerede è titolare delle seguenti quote: ___________________________;
- che tuttavia la comunione suddetta non può più continuare in quanto ________________________;
- che il Sig. __________________ intende divenire esclusivo proprietario della sua quota;
- che il tentativo di mediazione esperito non è andato a buon fine.
Tutto ciò premesso, il Sig. ___________________, come sopra rappresentato e difeso,
cita
il Sig. ______________________________ nato a ____________________ il __________________ e residente in ________________ alla via _________________ n. __ (C.F.: ________________________) e il Sig. _______________________________ nato a ____________________ il _________________ e residente in ________________ alla via _________________ n. __ (C.F.: ________________________)
a comparire innanzi al Tribunale di ______________ all'udienza che si terrà il giorno _____________, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro __________ e che pertanto il valore del contributo unificato ammonta a euro _____________ .
Si allega:
1) estratto catastale immobili _____ ;
2) denuncia di successione;
3) _____________
4) verbale negativo per mancato accordo tra le parti rilasciato dall'organismo di mediazione ________;
5) dichiarazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010
Luogo, data
Avv. ________________

Procura

Data aggiornamento: 1 aprile 2022