Il testamento pubblico è quel tipo di testamento che viene scritto dal notaio con le dovute formalità, dopo che il testatore gli ha espresso le sue ultime volontà davanti a due testimoni.
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Ogni testamento, per essere valido, deve essere redatto in una delle forme previste dal nostro ordinamento.
Tra queste, oltre al testamento olografo e al testamento segreto, vi è, appunto, il testamento pubblico.
Rispetto alle altre forme di testamento, quella in analisi risponde all'esigenza di dare alle intenzioni espresse la particolare forza probatoria dell'atto pubblico e di renderne più sicura la custodia.
Uno dei vantaggi del testamento pubblico è quello di poter essere disposto da tutti, anche da coloro che non sanno o non possono scrivere.
Le volontà del testatore, infatti, sono dichiarate al notaio, il quale provvederà a ridurle per iscritto. Dopodiché sarà sempre il notaio che leggerà il testamento al testatore in presenza di due testimoni.
Come disposto dall'articolo 603 del codice civile nel testamento è fatta menzione di ciascuna di tali due formalità.
A tal proposito si sottolinea che la scritturazione del testamento, nei fatti, può essere fatta anche da persona diversa dal notaio (come ad esempio una dattilografa), pur sempre sotto la sua guida.
Ad essa, inoltre, si può provvedere anche senza la presenza dei testimoni, che è richiesta espressamente solo per la dichiarazione della volontà e la lettura dell'atto.
Il notaio che si appresta a redigere un testamento pubblico deve preventivamente provvedere ad accertare l'identità personale del testatore, anche attraverso due fidefacenti se non lo conosce, e la sua capacità di esprimere una volontà che sia valida.
Il notaio, infatti, deve limitarsi a esprimere tale volontà in una forma giuridica appropriata, ma non può in nessun modo influenzarla o tradirla.
La redazione del testamento pubblico soggiace a un rigido formalismo.
Oltre a quanto già visto, infatti, il codice civile prevede che nel testamento vengano indicati il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione.
Tale atto, inoltre, deve essere sottoscritto sia dal testatore, che dal notaio, che dai due testimoni.
La giurisprudenza ha precisato che "il testamento pubblico è nullo se non sia sottoscritto dal testatore con il nome e cognome per esteso, cioè con il prenome e il nome patronimico risultanti dagli atti dello stato civile". La nullità è però esclusa se, dopo aver indicato correttamente il proprio cognome, il testatore usi un nome abitualmente utilizzato nella cura dei propri affari e interessi e con il quale generalmente è conosciuto nella vita di relazione o, invece del primo, un nome qualunque di quelli attribuitigli (Cass. n. 1999/1966).
Con particolare riferimento alla sottoscrizione del testatore, l'articolo 603 c.c. sottolinea che, se questi non può sottoscrivere il testamento o può farlo solo con grande difficoltà, deve dichiararne la causa.
Il notaio, poi, deve menzionare tale dichiarazione prima di leggere l'atto.
Si precisa che la causa impeditiva della sottoscrizione può essere rappresentata da qualsiasi impedimento fisico, anche solo temporaneo, e non necessariamente da una vera e propria malattia. Se però essa manca il testamento non sottoscritto è nullo.
Per il testatore muto, sordo o sordomuto valgono, poi, delle disposizioni particolari, che sono quelle stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di tali soggetti.
In particolare, quando il testatore sia del tutto privo dell'udito, egli deve leggere l'atto e di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.
Se, invece, il testatore è muto o sordomuto è necessario ricorrere all'interprete. Se poi egli sa leggere, deve scrivere alla fine dell'atto, prima di sottoscriverlo, che lo ha letto (cosa che, ovviamente, va prima fatta) e che lo riconosce come conforme alla sua volontà. Se, invece, il testatore non sa leggere, è necessario che uno dei testimoni (che in simili ipotesi devono essere quattro) capisca il linguaggio dei segni o che intervenga un apposito interprete.
Una volta che il notaio abbia ricevuto un testamento pubblico, egli è tenuto, nel termine di dieci giorni, a presentarne una copia autentica in busta chiusa all'archivio notarile. Essa va compilata, firmata, munita di ceralacca e dotata dell'impronta del sigillo notarile.
Venuto a conoscenza della morte del testatore, inoltre, il notaio deve comunicare agli eredi e ai legatari dei quali conosca la residenza o il domicilio l'esistenza del testamento e dargli esecuzione trasferendolo dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi.