I figli rientrano tra i cc.dd. eredi legittimari, il che vuol dire che la legge impedisce che siano esclusi dall'eredità, tranne in casi eccezionali

I figli sono eredi legittimari

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La regola generale che prevede l'impossibilità di escludere un figlio dall'eredità deriva dal fatto che lo stesso è considerato dal nostro ordinamento erede legittimario.

Gli eredi legittimari, infatti, sono coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità, che non può essere loro negata neanche con una diversa previsione testamentaria.

Figli, eredità e quota disponibile

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Di conseguenza, il genitore che intenda fare testamento, non può disporre di tutto il suo patrimonio, ma solo della sua quota disponibile, ovverosia della parte di patrimonio che residua al netto della quota riservata dalla legge ai figli e agli eventuali altri eredi legittimari.

Prendiamo ad esempio il caso del genitore, vedovo, che ha due figli: per testamento non potrà decidere di lasciare tutto il suo patrimonio a uno solo dei suoi figli o, eventualmente, a questo e ad altri soggetti, ma potrà disporre solo di due terzi del proprio patrimonio, mentre un terzo va comunque lasciato all'altro figlio.

Per ulteriori approfondimenti e per sapere quali sono le quote riservate ai legittimari, vai alla guida I legittimari nella successione ereditaria

Quando è possibile diseredare un figlio

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La predetta regola conosce una sola eccezione: i casi in cui il figlio sia "indegno". In tali ipotesi, tassativamente previste dalla legge, è possibile diseredarlo.

In particolare, il figlio può essere completamente escluso dall'eredità nei seguenti casi:

  • abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il genitore o un suo discendente o ascendente (purché non sussista una causa di esclusione della punibilità prevista dal codice penale);
  • abbia commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
  • abbia denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale;
  • abbia testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
  • abbia indotto con dolo o violenza il genitore a fare, revocare o mutare il testamento, o gli abbia impedito di farlo;
  • abbia soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  • abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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