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I patti di famiglia

Cosa sono i patti di famiglia, chi può stipularli, qual è il ruolo dei legittimari e quali sono la causa e l'oggetto di tale particolare contratto

Cos'è il patto di famiglia

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Il patto di famiglia è un contratto, stipulato per atto pubblico, con il quale si realizza una sorta di successione anticipata. 

Più precisamente, l'articolo 768-bis del codice civile dispone che il patto di famiglia è il contratto con il quale l'imprenditore, o il titolare di partecipazioni societarie, trasferisce la propria azienda o le partecipazioni a un discendente.

Patti di famiglia: i soggetti

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Al contratto devono partecipare tutti i soggetti che, al momento della stipulazione, sarebbero legittimari del disponente, ossia il coniuge ed eventuali altri figli. L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni deve liquidare, agli altri legittimari partecipanti al contratto non beneficiati dal lascito dell'impresa o delle quote, una somma corrispondente alle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile. Nel caso in cui agli altri partecipanti siano assegnati altri beni, questi vengono imputati alla quota di legittima a loro spettante.

L'articolo 768-sexies del codice civile disciplina l'ipotesi dei rapporti tra beneficiari del patto di famiglia e legittimari che non abbiano partecipato al patto di famiglia: si ritiene che la norma tratti il caso di legittimari sopravvenuti in quanto la dottrina sostiene la nullità di un patto di famiglia stipulato in mancanza di legittimari. In tal caso, come ad esempio in caso di nascita di altri figli o di passaggio a nuove nozze da parte del disponente, i legittimari che non hanno partecipato possono chiedere, ai beneficiari, il pagamento della somma prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile aumentata degli interessi legali.

La causa del patto di famiglia

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Il patto di famiglia è quindi un contratto plurilaterale, sorretto da una causa donativa, le cui attribuzioni non sono soggette a collazione e riduzione e da stipularsi con la necessaria presenza di tutti i legittimari: la dottrina ritiene affetto da radicale nullità il patto di famiglia redatto in mancanza di un legittimario.

L'oggetto del patto di famiglia

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L'oggetto del patto sono l'azienda e le quote societarie. E' stato chiarito dalla dottrina come non rilevino le dimensioni o l'effettiva attività imprenditoriale del disponente (può anche trattarsi di un'azienda attualmente concessa in affitto) e che, nel caso si intenda trasferire una parte dell'azienda, dovrà trattarsi di un ramo o di un'organizzazione tale comunque da mantenere l'idoneità alla continuazione dell'impresa.

Per quanto concerne le partecipazioni, è necessario operare il seguente distinguo:

  • per le società di persone: le partecipazioni non possono circolare liberamente in atti tra vivi in quanto la modifica soggettiva comporta una modifica del contratto sociale che, per la sua efficacia, richiede il consenso unanime degli altri soci;

  • per le società di capitali: bisogna tener presente degli eventuali limiti alla circolazione delle partecipazioni, contenuti nel contratto sociale o nei patti parasociali.

Il trasferimento parziario di una partecipazione è consentito, come per l'azienda, se la partecipazione ceduta mantiene la possibilità di avere potere decisionale o di influenzare l'attività d'impresa.