Imposta di successione

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Cos'è l'imposta di successione, su quale valore si applica, il presupposto, le aliquote, come si effettua il pagamento e la possibilità di pagare a rate

L’imposta di successione è l'imposta dovuta allo Stato da chi riceve in eredità beni mobili e immobili (altri diritti reali o denaro). Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 non è più l'Agenzia delle Entrate a calcolarla: sono gli stessi eredi a determinarla e versarla in autoliquidazione, sulla base della dichiarazione di successione, secondo le regole introdotte dal D.Lgs. 139/2024 nel Testo unico delle successioni e donazioni (TUS, D.Lgs. 346/1990). Le stesse disposizioni sono state riordinate nel Testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), la cui applicazione è stata però rinviata al 1° gennaio 2027 dal decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, art. 4).

Cos'è l'imposta di successione

Quando a seguito della morte di un soggetto le sue proprietà e i suoi diversi diritti su beni mobili e immobili si trasferiscono agli eredi, questi ultimi sono tenuti a versare l'imposta di successione, prevista dal nostro ordinamento fiscale.

Ciò vale sia in caso di successione legittima che in caso di successione testamentaria, ovverosia sia nel caso in cui il defunto non abbia fatto testamento sia nel caso in cui lo abbia invece redatto.

Più nel dettaglio, l'imposta di successione si applica sul cd. asse ereditario, cioè sulla differenza tra l'attivo ereditario e il passivo ereditario, tenendo conto delle franchigie e delle esenzioni che la legge prevede.

Attivo ereditario e passivo ereditario

Si ricorda che rientrano nell'attivo ereditario tutti i beni che erano di proprietà del de cuius quando questi era ancora in vita, come ad esempio il denaro, i beni immobili, i beni mobili e mobili registrati di qualsiasi genere, le azioni e le partecipazioni societarie.

Sono invece esclusi dall'attivo ereditario (e il loro valore non viene quindi computato ai fini dell'imposta di successione) i titoli del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato o ad essi equiparati. Sono inoltre esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del TUS come riscritto dal D.Lgs. 139/2024, i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'impresa, oppure mantengano il controllo o la titolarità delle partecipazioni, per almeno cinque anni dal trasferimento, rendendone apposita dichiarazione nella dichiarazione di successione.

Venendo al passivo ereditario, questo è invece rappresentato dai debiti contratti dal defunto, dalle spese mediche sostenute per la sua salute dagli eredi nei sei mesi precedenti il decesso e dalle spese funerarie.

Dichiarazione di successione

Presupposto indispensabile per il pagamento dell'imposta di successione è la presentazione della dichiarazione di successione, da farsi obbligatoriamente entro un anno dalla data di apertura della successione che coincide generalmente con quella del decesso del de cuius.

Di essa devono farsi carico, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del TUS, innanzitutto gli eredi, ma anche i legatari, i trustee, i curatori di eredità giacente e gli esecutori testamentari. Anche in presenza di più eredi o soggetti legittimati è possibile presentare un'unica dichiarazione.

La dichiarazione di successione va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato; solo chi risiede all'estero, se impossibilitato alla trasmissione telematica, può presentarla in forma cartacea, con raccomandata o mezzo equivalente. Nella dichiarazione vanno indicati le generalità degli eredi, l'attivo e il passivo ereditario, ed è contestualmente autoliquidata l'imposta dovuta. Per le successioni aperte dal 2025 le donazioni ricevute in vita dal defunto non concorrono più a erodere la franchigia: il D.Lgs. 139/2024 ha abrogato il cosiddetto coacervo successorio (art. 8, comma 4, TUS).

In ogni caso, se l'asse ereditario è inferiore o pari a 100mila euro e in esso non rientrano beni immobili, il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta del defunto non sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione.

Come si calcola l'imposta di successione

Ma come si calcola l'imposta di successione?

La risposta non è unica: l'ammontare della somma da versare, infatti, varia a seconda di chi sia il soggetto tenuto al versamento.

Le aliquote e le franchigie, prima contenute nel D.L. 262/2006, sono oggi riportate direttamente nell'art. 7 del TUS. Per il coniuge e i parenti in linea retta l'imposta è dovuta con l'aliquota del 4%, ma solo sulla parte del valore della quota o del legato che supera, per ciascun beneficiario, un milione di euro.

I fratelli e le sorelle sono tenuti a corrispondere l'imposta nella misura del 6%, sulla parte che supera i 100mila euro per ciascun beneficiario.

Non si applica alcuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, per gli affini in linea retta e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, tenuti a corrispondere un'imposta pari al 6%, e per tutti gli altri soggetti, tenuti a corrispondere un'imposta pari all'8%.

In ogni caso, quando il beneficiario è una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, l'imposta si applica solo sulla parte del valore che supera un milione e cinquecentomila euro.

Come si paga l'imposta di successione

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta è autoliquidata dai soggetti obbligati sulla base della dichiarazione di successione (art. 33 TUS, come sostituito dal D.Lgs. 139/2024) e va versata entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 37 TUS): di regola, quindi, entro quindici mesi dall'apertura della successione, indipendentemente dal giorno in cui la dichiarazione è stata effettivamente presentata.

Il versamento si effettua con modello F24, utilizzando il codice tributo 1539 istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 gennaio 2025.

L'Agenzia delle Entrate, anche con procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti: se risulta dovuta una maggiore imposta, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione, con l'invito a pagare entro sessanta giorni la differenza, gli interessi e le sanzioni.

Il sistema previgente, in cui era l'ufficio a liquidare l'imposta entro il terzo anno dalla dichiarazione e il pagamento andava fatto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, continua ad applicarsi soltanto alle successioni aperte fino al 31 dicembre 2024.

Una novità riguarda infine l'unico erede di età non superiore a 26 anni: se nell'asse ereditario vi sono immobili, banche e intermediari devono consentirgli, anche prima della presentazione della dichiarazione, lo svincolo delle somme necessarie a pagare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo (art. 48, comma 4-bis, TUS).

Imposta di successione a rate

Se l'imposta autoliquidata è almeno pari a mille euro (la dilazione non è ammessa per importi inferiori), il contribuente può rateizzarla ai sensi dell'art. 38 TUS, comunicando la scelta nella dichiarazione di successione: almeno il 20% va versato entro il termine ordinario dei novanta giorni, la parte restante in otto rate trimestrali di pari importo, che salgono a dodici per importi superiori a 20mila euro, con gli interessi calcolati dal giorno successivo al versamento iniziale.

Dal beneficio della rateazione, si decade con l'omesso pagamento anche di una sola rata, al quale consegue anche l'applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, la decadenza è esclusa in caso di "lieve inadempimento", ossia in caso di insufficiente versamento della rata (non superiore al 3% e comunque a 10mila euro) o di tardivo versamento della somma pari al 20% non superiore a 7 giorni.

Imposta ipotecaria e imposta catastale

Occorre infine dare conto del fatto che, oltre che dall'imposta di successione (e anche quando questa non è dovuta), la successione che ha per oggetto beni immobili è gravata anche dall'imposta ipotecaria e dall'imposta catastale nella misura, rispettivamente, del 2% e dell'1% o nella misura fissa di 200 euro se si può beneficiare delle agevolazioni sulla prima casa.

Queste imposte, insieme all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie, erano già in autoliquidazione prima della riforma e vanno versate entro il termine di presentazione della dichiarazione, anche quando per l'imposta di successione si è scelta la rateazione.

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