I patti parasociali sono convenzioni atipiche ad effetti obbligatori stipulati al di fuori dell'atto costitutivo tra tutti o alcuni soci. I patti delle Spa sono disciplinati dall'art. 2341 bis c.c., quelli delle Spa quotate dall'art. 122 TUF

Patti parasociali: cosa sono

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I patti parasociali sono degli accordi atipici con efficacia inter partes, che vengono stipulati tra soci o tra soci e soggetti terzi. Essi sono esterni rispetto all'atto costitutivo della società, da qui la definizione di "para" sociali. Possono produrre effetti in relazione a tutte le parti o ad alcune di esse. Hanno ad oggetto regole di condotta che i soci si impegnano a rispettare nei confronti della società stessa di cui fanno parte o all'interno della stessa.

In questa sede a livello disciplinare ci occuperemo in particolare della società per azioni distinguendo le regole a seconda che la società sia o meno quotata in borsa.

Inammissibilità patti parasociali

Attenzione però, non tutti i patti sono validi. Essi sono ritenuti inammissibili quando il fine è antisociale o gli stessi violino norme inderogabili.

Patti parasociali convenzioni atipiche

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I patti parasociali, secondo la Cassazione (sentenza 9846/2014) sono "convenzioni atipiche", riguardanti i rapporti personali tra soci ed operanti sul piano organizzativo e gestionale, in cui taluni soci si prestano e si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, sicchè essi integrano la fattispecie del contratto a favore del terzo. Ne consegue che di questo sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte."

Finalità

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Per mezzo dei patti parasociali i soci convengono di perseguire scelte imprenditoriali comuni, esercitando in modo predeterminato i diritti sociali. L'organizzazione della società però rimane estranea al patto stesso. Si tratta, più precisamente, di contratti plurilaterali accessori ad effetti obbligatori con comunione di scopo che, vincolando unicamente i contraenti comportano, come conseguenza dell'eventuale inadempimento

, la sola responsabilità contrattuale nei confronti dei partecipanti all'accordo.

Riferimenti normativi

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Le norme di riferimento dei patti parasociali delle società per azioni in particolare sono l'art. 2341 bis c.c. che elenca le tipologie dei patti in base all'oggetto e ne indica la durata e il successivo articolo 2341 ter, dedicato invece alla pubblicità dei patti parasociali.

Dei patti parasociali delle società per azioni quotate in borsa si occupa invece il TUF ossia il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al dlgs n. 58/1998 che li disciplina agli articoli 122 "patti parasociali" e 123 "durata dei patti e diritto di recesso".

Forma dei patti parasociali

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Rispetto alla forma, non sono previsti particolari requisiti né ad substantiamad probationem.

L'unica eccezione è rappresentata dai patti che comportano la conclusione di un negozio solenne ovvero dei patti parasociali soggetti a particolari adempimenti legali di comunicazione e pubblicità.

La mancata previsione della forma scritta per la sostanza o per la prova dei patti la si ricava dalla formulazione letterale del comma 1 dell'art. 122 del TU, che nel trattare il regime di pubblicità di tali patti all'interno delle società quotate, prevede che lo stesso debba essere rispettato "in qualunque forma stipulati".

Durata dei patti parasociali

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Per quanto riguarda la durata dei patti, essa è diversa a seconda che vengano stipulati nell'ambito di una S.p.a. non quotata o di una S.p.a. quotata in borsa.

Nelle società per azioni non quotate i patti parasociali non possono eccedere i cinque anni e se stipulati per una durata maggiore si intendono sempre stipulati per la durata massima di 5 anni. Alla scadenza però possono essere rinnovati.

Nelle società per azioni quotate in borsa invece i patti hanno una durata di tre anni, anche in questo caso se stipulati per un tempo più lungo, devono comunque ritenersi stipulati per la durata massima di tre anni. Una volta scaduti anch'essi sono rinnovabili.

Per le due tipologie societarie infine, se il patto è stato stipulato a tempo indeterminato, ossia senza una scadenza prestabilita, ogni contraente ha il diritto di recedere dal patto con un preavviso di 180 giorni. Il preavviso non è tuttavia richiesto se gli azionisti intendono aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107, anche se il recesso non ha effetto fino a quando il trasferimento delle azioni non si è perfezionato.

Oggetto dei patti parasociali

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I patti parasociali delle società chiuse, idonei a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, in base a quanto sancito dall'art. 2341-bis c.c hanno ad oggetto:

  • l'esercizio di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano (sindacati di voto);
  • limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano (sindacati di blocco);
  • l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

Nelle S.p.a. quotate, invece, l'art. 122 c. 5 del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) dispone che i patti parasociali possano avere i seguenti oggetti:

  • l'esercizio del diritto di voto (sindacati di voto);
  • l'istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano (sindacati di consultazione);
  • dei limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
  • l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b) (sindacati per l'acquisto concertato di azioni);
  • l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

Tipologie di patti parasociali

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Nella prassi, quindi, si suole distinguere tra:

  • sindacati di voto: patti parasociali che regolamentano le modalità di voto durante l'assemblea. Con questi accordi i partecipanti si impegnano a votare in assemblea secondo le indicazioni del sindacato. L'uniformità del comportamento è dettata dal perseguimento di un obiettivo comune. Questi patti possono stabilire che si debba votare in un certo modo sempre o in occasioni determinate, che si debba votare in un certo modo in tutte o solo in relazione ad alcune delibere, che il voto debba essere unanime o a maggioranza e infine che il voto sia espresso in modo diretto o tramite rappresentante. Il voto espresso in maniera difforme rispetto al patto non comporta l'inefficacia della delibera (ma il dissenziente deve risarcire gli altri) a meno che non sussista un conflitto di interesse tra alcuni membri del sindacato e la società;
  • sindacati di blocco: con questi patti parasociali i partecipanti si impegnano, in caso di cessione inter vivos delle azioni, ad ottenere il gradimento degli altri soci o permetterne la prelazione, a non vendere i propri titoli prima che sia passato un certo periodo di tempo o a vietare del tutto la vendita delle azioni. Quest'ultimo patto tuttavia per essere valido deve rispettare i limiti previsti dall'art. 1369 c.c. che così dispone: "Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti". L'obiettivo di questi patti è piuttosto evidente, ossia porre dei limiti all'ingresso nella compagine societaria per evitare di alterare gli equilibri interni;
  • patti di consultazione: servono a per garantire lo scambio di informazioni prima delle votazioni;
  • patti di acquisto: sono quelli finalizzati a imporre l'acquisizione di azioni o strumenti finanziari attributivi della facoltà di acquisto e sottoscrizione di azioni;
  • patti d'influenza dominante: sono previsti per esercitare un'influenza dominante sulle società quotate o sulle società che le controllano.

Pubblicità dei patti parasociali

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Nelle società non quotate in borsa non è prevista alcuna pubblicità dei patti.

L'art. 2341 ter c.c. lo prevede infatti solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In questo caso "i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese."

Tale mancata dichiarazione comporta che i possessori delle azioni a cui si riferisce il patto parasociale non possano esercitare il diritto di voto e che le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante siano impugnabili a norma dell'articolo 2377.

Per quanto riguarda le società quotate in borsa il TUF al comma 1 dell'art. 122 dispone che "I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

  • comunicati alla Consob;
  • pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
  • depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
  • comunicati alle società con azioni quotate."

Il mancato rispetto di questa forma pubblicitaria comporta la nullità dei patti.


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