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Tipi di testamento

Le successioni ereditarie

Quali sono le tipologie di testamento previste dal legislatore per dichiarare le proprie ultime volontà: il testamento pubblico, il testamento olografo, il testamento segreto e i testamenti speciali

Le tipologie di testamento

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Salva la possibilità di redigere testamenti speciali, ipotesi connotate da gravi esigenze personali, il legislatore ha previsto tre modalità di dichiarare le proprie ultime volontà: il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto.

Il testamento pubblico

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Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, dichiara al notaio le sue volontà che verranno ridotte in iscritto a cura del notaio medesimo ed, al termine, il notaio ne dà lettura. Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore. I pregi del testamento pubblico si ravvisano nei seguenti dati: la sicurezza della scheda testamentaria e le disposizioni ivi contenute. Per quanto concerne il primo punto, il testamento pubblico non potrà essere distrutto, perso, alterato dagli eredi. Per quanto concerne le volontà ivi contenute, al momento della testamenti factio il notaio, adeguerà le dichiarazioni del testatore alla legislazione e consiglierà sulle varie formule utilizzabili, avvisando che, ad esempio, una determinata disposizione è nulla e quindi non avrebbe effetto. 

- Il testamento pubblico

Il testamento olografo

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Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è la forma più semplice di testamento, non richiede l'atto pubblico ma questo non esonera dal rispetto di determinati formalismi. Il testamento olografo consta di tre requisiti: autografia, datazione, sottoscrizione. Il testamento olografo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l'ausilio di terze persone, deve essere apposta la data e deve essere firmato, dal testatore, alla fine delle disposizioni. Il legislatore ha chiarito che mancanza di autografia e di sottoscrizione comportano la nullità della scheda testamentaria (art. 606 c.c.) mentre, per ogni altro difetto di forma, come l'omessa o l'incompleta indicazione della data, comporta l'annullabilità (e non la nullità) della scheda testamentaria. 

- Il testamento fai da te

- Il testamento olografo

L'azione volta a contestare l'autenticità del testamento olografo

La giurisprudenza, nonostante la pronuncia a Sezioni Unite 23.06.2010, n. 15169, continua ad avere orientamenti contrastanti. Le SS.UU. hanno enunciato che i requisiti formali del testamento olografo non rendono possibile un mero disconoscimento, ma richiedono una querela di falso ai fini della contestazione dell'autenticità ma, nel 2013, la questione è stata nuovamente rimessa al Primo Presidente affinché la Corte si pronunci nuovamente a Sezioni Unite.

Il testamento segreto 

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Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, da un terzo o con mezzi meccanici: nel caso non sia scritto di pugno dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non può fare testamento segreto.

- Il testamento segreto

I testamenti speciali

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Laddove non sia possibile fare testamento nelle modalità ordinarie previste dal legislatore, si può ricorrere ai testamenti speciali, ossia ai testamenti che non richiedono le formalità richieste normalmente ma forme semplificate. Nell'ordinamento, sono considerati testamenti speciali validi: quelli fatti in caso di malattia, calamità e infortuni; il testamento a bordo di nave o aeromobile; il testamento dei militari. 

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