fino all'inizio della procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza.
Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.".

Art. 149 (Modifiche all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole "del Regno" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "2456 e 2457" sono sostituite dalle seguenti: "2494 e 2495.".

CAPO XVIII

(Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore)

Art. 150 (Disciplina transitoria)

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.

Art. 151 (Abrogazione in materia di transazione fiscale)

1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Art. 152 (Disposizioni abrogative in materia di ...

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