fino all'inizio della procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il
tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e
l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza è
comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura
civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la
sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere
proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
Il
tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con
decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo
22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla
dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della
procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della
procedura e sussiste lo stato di insolvenza.
Si applica in ogni caso il
procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano agli enti pubblici.".
Art. 149 (Modifiche all'articolo 213 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 213 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole "del Regno" sono soppresse;
b) al terzo comma, le
parole: "2456 e 2457" sono sostituite dalle seguenti: "2494 e
2495.".
CAPO XVIII
(Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata
in vigore)
Art. 150 (Disciplina transitoria)
1. I ricorsi per
dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di
fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti
secondo la legge anteriore.
Art. 151 (Abrogazione in materia di
transazione fiscale)
1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto
2002, n. 178 è abrogato.
Art. 152 (Disposizioni abrogative in materia di
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