gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende
impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria
anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve
esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli
amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di
estranei alla società.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla
responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore
intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti
cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che
investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo
integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi
successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di
tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto
della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono
formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme
alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle
imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il
deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. ".
Art. 30
(Modifiche all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "34.
Deposito delle somme riscosse. Le somme riscosse a qualunque
titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni
dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare
aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
La
mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal
tribunale ai fini della revoca del curatore.
Se è prevedibile che le somme
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