del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento
previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo
136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento.
L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il
dispositivo e la data del deposito della sentenza.
La sentenza è altresì
annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la
sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello
corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
A tal fine, il
cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via
telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese
indicato nel comma precedente.".
Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 18 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
18. Appello. Contro
la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore
e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso
la corte d'appello.
L'appello non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine
per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della
sentenza a norma dell'articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data
della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In
ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza
di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando
termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la
notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine
alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il
deposito di memorie.
All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in
contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari
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