all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 9
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e terzo sono sostituiti
dai seguenti: "Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente
all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai
fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale
dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata
pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le
convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il
trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza
della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui
all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo
7.".
Art. 8 (Introduzione degli articoli 9-bis e 9-ter)
1. Dopo
l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza. La sentenza
che dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato
incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a
quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la
propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni
dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di
competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la
prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice
delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui
all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è
riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla
corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24
dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un
termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi
dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della
causa dal ruolo.
Art. 9-ter. Conflitto positivo di competenza. Quando il
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