omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato
non soggetto a gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un comportamento
omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della
autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento
omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in
sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.".
Art. 33
(Introduzione dell'articolo 36-bis)
1. Dopo l'articolo 36 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "36 bis. Termini
processuali. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non
sono soggetti alla sospensione feriale.".
Art. 34 (Modifiche all'articolo
37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 37 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto
motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.";
b) dopo il
secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o
di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del
decreto.".
Art. 35 (Introduzione dell'articolo 37-bis)
1. Dopo
l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"37 bis . Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori.
In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti,
personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo
stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del
comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché
chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della
richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti
designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli
articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori,
sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
Nella stessa
adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato
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