omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.".

Art. 33 (Introduzione dell'articolo 36-bis)

1. Dopo l'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "36 bis. Termini processuali. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.".

Art. 34 (Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.";
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.".

Art. 35 (Introduzione dell'articolo 37-bis)

1. Dopo l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "37 bis . Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori. In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 successiva
Prima pagina di questo documento