sostituito dal seguente: "26.
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e
del tribunale. Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del
giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o
alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è
proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi
abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci
giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento
per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri
interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie
disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento
fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a
notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il
reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento
in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il
reclamo si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione del tribunale o
della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura
fallimentare; le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in un
comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione
dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni;
l'indicazione specifica,
a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e
dei documenti prodotti.
Il presidente del collegio nomina il giudice relatore
e fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti in camera di
consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai
controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Tra la
notifica e l'udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non
più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata,
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