ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire
che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso
delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura
non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
Art. 36
(Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il
curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti
dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno
un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione.";
b) al secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del comitato dei
creditori.".
Art. 37 (Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: "ministro per la grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro della giustizia";
b) dopo il secondo comma, è inserito il
seguente:"Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è
stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al
termine della procedura, salvi eventuali acconti."
c) al terzo comma, le
parole: "se vi è luogo" sono soppresse.
Art. 38 (Modifiche all'articolo
40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 40 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "40.
Nomina del
comitato. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta
giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali,
sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o
precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno
segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto
dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal
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