ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

Art. 36 (Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.";
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del comitato dei creditori.".

Art. 37 (Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "ministro per la grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia";
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:"Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti."
c) al terzo comma, le parole: "se vi è luogo" sono soppresse.

Art. 38 (Modifiche all'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "40.
Nomina del comitato. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal ...

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