disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su
richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il
giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate
nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.
Il prelievo delle somme è
eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice
delegato.".
Art. 31 (Modifiche all'articolo 35 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "35.
Integrazione dei poteri del curatore. Le
riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le
ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione
di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e
gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori.
Se gli atti suddetti sono di
valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano
già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.
Il limite di
cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della
giustizia".
Art. 32 (Modifiche all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "36.
Reclamo contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro
le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi
comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre
reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla
conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti,
decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al
contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al
tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo.
Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante,
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