di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme
parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto
favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi
previsti dall'articolo 178, comma 1.
Relativamente ai tributi iscritti a
ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad
esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del
direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione
regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo
181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad
oggetto i tributi di cui al comma 1.
Ai debiti tributari amministrati dalle
agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182
bis.
CAPO XVI
(Abrogazione del Titolo IV del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
Art. 147 (Abrogazione del Titolo IV regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 )
1. Il Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione
controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
CAPO XVII
(Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267)
Art. 148 (Modifiche all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"195. Accertamento giudiziario dello stato
d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. - Se un'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si
trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la
vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il
trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno
antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della
competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i
provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori
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