garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un
grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed
interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito
tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari.
Copia della domanda e
della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale,
deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della
riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non
è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda,
al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario,
non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al
debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo
scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei
relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante
l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi,
per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora
consegnati al concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui
all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni
devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti
dall'art. 171, comma 1, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia
della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo nonché a
rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con
l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di
accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non
ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta
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