durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è soppresso.

Art. 3 (Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )

1. L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

CAPO II

(Modifiche al Titolo II, Capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.".

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
7. Iniziativa del pubblico ministero. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 7 (Modifiche ...

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