durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro
duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono
essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla
base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.".
Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 è soppresso.
Art. 3 (Abrogazione dell'articolo 4
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )
1. L'articolo 4 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
CAPO II
(Modifiche al
Titolo II, Capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 4
(Modifiche all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art.
6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è
dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del
pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare
il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente
legge.".
Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "Art.
7. Iniziativa del pubblico ministero. Il
pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo
6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero
dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla
chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla
diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando
l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia
rilevata nel corso di un procedimento civile.
Art. 6 (Abrogazione
dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 8
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Art. 7 (Modifiche
...
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
successiva
Prima pagina di
questo documento
