emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o
dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata
del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il
fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa
luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente
inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con
le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.".
Art. 14 (Modifiche
all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, i numeri 3, 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti: "3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre
giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4)
stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà
all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza;
5) assegna ai creditori e ai
terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero
precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di
insinuazione.";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La sentenza
produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo
133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei
terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.";
c) il quarto comma è
abrogato.
Art. 15 (Modifiche all'articolo 17 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "Art.
17. Comunicazione e pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento. Entro il giorno successivo al deposito in
cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta
...
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
successiva
Prima pagina di
questo documento
