emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.".

Art. 14 (Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, i numeri 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.";
c) il quarto comma è abrogato.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta ...

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