particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei
creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi
per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano
diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose
stesse e del titolo da cui sorge il diritto.".
Art. 13 (Modifiche
all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 15
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"
Art. 15. Istruttoria prefallimentare. Il procedimento per la
dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il
tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i
creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il
decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal
giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di
convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni liberi.
Il decreto contiene l'indicazione che
il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza
per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni
tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari,
che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria
aggiornata.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono
particolari ragioni di urgenza.
Il tribunale può delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza
indugio e nel rispetto del contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento
dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti
possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può
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