Con Sentenza n. 131/2026 del 05.03.2026 (sotto allegata), la CGT di secondo grado dell'Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara ha puntualizzato alcuni importanti principi in materia di fiscalità internazionale, segnatamente in tema trasferimento della residenza all'estero delle persone fisiche e di diritto al rimborso d'imposta da Convenzioni contro le doppie imposizioni, redatte sulla falsariga del Modello OCSE.
Confermando in toto la pronuncia di prime cure e rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, i Giudici abruzzesi hanno infatti chiarito che non osta all'effettivo trasferimento di residenza all'estero del pensionato richiedente il rimborso dell'Irpef, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Tunisia, la circostanza che il proprio coniuge sia rimasto formalmente iscritto nell'anagrafe italiana, seppur dimorando abitualmente nel Paese estero insieme al consorte: "Parimenti infondata è l'eccezione relativa al mantenimento della residenza in Italia della moglie del sig. Tizio, sig.ra Caia. Invero, la Caia si è trasferita in Tunisia insieme al marito, accompagnandolo in ogni suo spostamento, come certificato dai timbri apposti sui passaporti di entrambi i coniugi, che riportano le medesime date e come riconosciuto dalla CGT di 1° grado di Pescara."; ed ancora: "Attraverso la presa in carico del Tizio in favore della moglie, costei ha potuto ottenere il permesso di soggiorno tunisino ed ivi dimorare. Alla luce di quanto sopra, del tutto inconferente ai fini dell'effettivo domicilio in Tunisia del Tizio è la circostanza che la Caia sia formalmente iscritta nell'anagrafe italiana, posto che gli unici redditi prodotti dal nucleo familiare Tizio-Caia sono rappresentati dalla pensione goduta dal Tizio, costui residente e domiciliato in Tunisia anche da un punto di vista squisitamente formale, essendo iscritto all'AIRE sin dal 16.4.2018 ."
Ulteriormente la Corte abruzzese, conformandosi al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha statuito che in tema di diritto al rimborso da Convenzioni contro le doppie imposizioni, allorquando la Convenzione stabilisca, mediante l'utilizzo dell'avverbio "soltanto", che la imposizione ricade esclusivamente sul Paese estero ove risiede il pensionato trasferitosi (Paese di residenza), ai fini dell'ottenimento dell'invocato rimborso dell'Irpef non è richiesta la dimostrazione dell'effettivo pagamento di imposte sul reddito nel Paese di residenza estera (c.d. doppia imposizione effettiva), poiché lo Stato estero, nella sua indiscutibile sovranità nazionale, è libero in ipotesi persino di non tassare il reddito in relazione al quale si è chiesto il rimborso, come pure di non perseguirne l'effettivo accertamento o la relativa esazione: "11.2. Ai fini dell'invocato rimborso il pensionato non deve dimostrare di aver effettivamente pagato le tasse nel Paese estero, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha il potere di sindacare le scelte di politica tributaria di uno Stato sovrano né, tanto meno, le concrete capacità impoesattive delle Autorità estere.
11.3. Del resto, in tali termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ha statuito che l'avverbio "soltanto" sta ad indicare che la convenzione ha assegnato esclusivamente ad uno dei due Stati stipulanti la possibilità di assoggettare a imposta, con esclusione della potestà impositiva dell'altro Stato contraente (Corte di cassazione, ord., 27 aprile 2022, n.13217).
Ad esempio, la S.C., con la decisione n. 10548/2023, resa nell'ambito di una richiesta rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ad un italiano residente e prestatore di attività lavorativa in Qatar, ha statuito come sia sufficiente la sola esistenza del potere impositivo di uno Stato contraente, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta in tale Paese."
Da segnalare anche la corretta condanna alle spese di lite a carico dell'Ufficio, così da rendere effettiva la tutela giudiziaria del contribuente.
Lorenzo Palmese
Avvocato tributarista e civilista in Pescara
legalepalmese@gmail.com
085/2194401
393/7087841








