La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 29455/2008) ha stabilito che i pubblici dipendenti che lavorano nelle sedi italiane all'estero (anche se iscritti all'AIRE), debbono pagare le tasse allo Stato Italiano e ciò anche se l'Ente è stato trasformato in società di capitali a partecipazione statale.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che “sono soggetti a prelievo fiscale in Italia i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero da parte di cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero” quando si tratta di somme che hanno origine in Italia. In buona sostanza, se il datore di lavoro ha i suoi uffici principali in Italia, le trattenute in busta paga debbono seguire le regole del paese stesso da dove proviene lo stipendio.
Infine, la Corte ha precisato che “l'iscrizione del cittadino italiano all'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione





