Il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) è il contratto per il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata

Cos'è il contratto di agenzia

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Con il contratto di agenzia, di cui all'art. 1742 c.c., l'agente si impegna a promuovere la conclusione di contratti in una certa zona, per conto del preponente.

Questo contratto, come è noto, è ampiamente utilizzato nel settore assicurativo e immobiliare. Le norme previste dal codice in tema di agenzia, infatti, si applicano anche agli agenti assicurativi, per quanto compatibili con la normativa speciale di settore.

Limiti del contratto di agenzia

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Il contratto di agenzia è soggetto però ad alcuni limiti che riguardano sia il proponente che l'agente.

Il diritto di esclusiva


L'art. 1743 c.c che disciplina il diritto di esclusiva prevede da un lato che il proponente non possa avvalersi di più agenti nella stessa zona contemporaneamente, dall'altra che l'agente non possa trattare nella stessa zona per imprese diverse che sono in concorrenza tra di loro.

Il diritto di esclusiva è quindi reciproco e vale sia per il proponente che per l'agente.

Riscossione dei crediti

Un limite specifico che la legge prevede nei confronti dell'agente è poi quello contemplato dall'art. 1744 c.c, il quale dispone che: "L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione."

Caratteri del contratto di agenzia

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La disciplina codicistica delinea dettagliatamente anche i caratteri del contratto di agenzia, distinguendo nettamente tale figura da altri istituti affini.

La stabilità dell'incarico

Innanzitutto, l'attività dell'agente si contraddistingue per il suo carattere di stabilità: pur non essendo un lavoratore subordinato, questi deve agire per un certo periodo di tempo nell'interesse dello stesso soggetto.

Nel fare ciò, solitamente l'agente si dota di una propria organizzazione imprenditoriale e svolge il suo compito con un discreto margine di autonomia, in particolare con riguardo alla ricerca dei clienti, pur nel rispetto delle istruzioni impartitegli dal preponente.

Di conseguenza, la figura dell'agente si distingue nettamente da quella da quella del mediatore, che non intrattiene rapporti di collaborazione o subordinazione con nessuna delle parti, e dal rappresentate d'azienda, che è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti, sottoposto al controllo del datore e vincolato al rispetto di orari e itinerari specifici (cfr. Cass. civ. n. 16603/09).

Per un approfondimento sulle attività accessorie poste in essere dall'agente, e in particolare sull'attività di merchandising, vedi anche questo nostro articolo.

L'attività di promozione

Oggetto del contratto di agenzia è la promozione di contratti in una determinata zona, nella quale egli gode, per legge, del diritto di esclusiva (art. 1743 c.c.).

L'agente, quindi, non ha il compito di concludere i contratti, ma solo d'indurre la potenziale clientela a stipulare un contratto, favorendo il contatto tra cliente e preponente.

Questo aspetto vale a distinguere il contratto di agenzia dal mandato, poiché in quest'ultimo l'incaricato è tenuto a compiere dei veri e propri atti giuridici.

La rappresentanza nel contratto di agenzia

Del resto, il preponente può anche conferire il potere di rappresentanza all'agente, a norma dell'art. 1752 c.c. Anche in tal caso continuano a trovare applicazione le norme previste per il contratto di agenzia.

Forma del contratto e prova scritta

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Il contratto d'agenzia è un contratto consensuale a forma libera, sebbene il comma secondo dell'art. 1742 disponga espressamente che esso debba essere provato per iscritto.

Al fine di agevolare detta prova e per far sì che entrambe le parti siano edotte circa il contenuto del contratto, è inoltre previsto che ciascuno dei contraenti abbia diritto di ottenere copia del contratto dall'altra parte e che tale diritto sia irrinunciabile.

La provvigione

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La retribuzione dell'agente consiste tipicamente in una provvigione, cioè in una percentuale su quegli affari da lui promossi, che siano successivamente portati a termine dal preponente.

Le parti possono anche concordare, in aggiunta, un compenso fisso periodico.

L'importante però è che il compenso erogato all'agente sia collegato al numero e all'ammontare degli affari conclusi perché l'agente non può essere retribuito e considerato un lavoratore dipendente.

Durata del rapporto e recesso

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Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso se le parti continuano a darvi esecuzione anche dopo la scadenza allora l'accordo diventa a tempo indeterminato.

Nel secondo caso invece, ognuna delle parti può recedere in qualsiasi momento, rispettando il termine previsto per il preavviso (vedi il nostro approfondimento sull'argomento).

Il termine di preavviso non può essere inferiore a un mese per il primo anno del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo iniziato e così via fino sei mesi dal sesto anno in poi, anche se le parti possono convenire una durata superiore. Regola vuole però che il proponente possa osservare un termine di preavviso inferiore rispetto a quello cui è tenuto l'agente.

Indennità

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L'art. 1751 c.c. prevede la possibilità che all'agente venga riconosciuta un'indennità per cessazione del rapporto (diritto che permane anche se il rapporto viene meno per morte dell'agente) se ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Il pagamento dell'indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, soprattutto delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari conclusi con i clienti nuovi o esistenti con i quali l'agente ha sviluppato affari ulteriori.

Per far valere il diritto all'indennità però l'agente ha tempo un anno, che decorre dallo scioglimento del rapporto, a pena di decadenza.

Patto di non concorrenza

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L'art. 1751-bis c.c. concede inoltre alle parti la facoltà di stipulare un patto di non concorrenza, valido per un periodo massimo di due anni da quando si estingue il contratto. Trattasi di un accordo che prevede la forma scritta e che avere ad oggetto la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia.

All'agente che accetta il patto di non concorrenza è dovuta una indennità che non ha natura provvigionale, perché è un ristoro che viene riconosciuto per l'esercizio di un atto lecito, il cui importo che varia in base alla durata, alla natura del contratto e all'indennità di fine rapporto.

Di recente, con la Cassazione, con la sentenza n. 1143/2022, proprio in relazione al patto di non concorrenza, ha ribadito che: "nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari» (Sez. L, Sent. n. 4190 del 2020)".


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