Con l'ordinanza n. 23005/2026, la Corte di Cassazione ha precisato i criteri per calcolare l'indennizzo spettante al condomino comproprietario dell'alloggio del portiere utilizzato gratuitamente dal condominio.
Secondo i giudici, quando la quota di comproprietà dell'immobile non coincide con i millesimi condominiali, il credito del condomino deve essere determinato in base alla quota di proprietà del bene e non ai millesimi. Diverso, invece, il criterio per il risparmio delle spese di portierato, che continua a essere ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice civile.
La Suprema Corte ha quindi rinviato la causa al giudice di merito, chiamato a quantificare l'eventuale indennizzo considerando il valore locativo dell'alloggio, rapportato alla quota di comproprietà, e detraendo il beneficio economico derivante dal mancato pagamento della quota delle spese di portierato.
La decisione conferma la necessità di distinguere tra diritti di comproprietà e criteri di ripartizione delle spese condominiali, soprattutto quando le rispettive quote non coincidono.





