Con sentenza n. 2237, depositata il 16 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese condominiali possono essere ripartite anche in assenza delle tabelle millesimali. Detta carenza non pregiudica infatti una ripartizione delle spese condominiali che sia proporzionale alla quota di ogni condomino. In sostanza, il criterio per determinare le singole quote deriva dal rapporto tra il valore della singola proprietà e quello dell'interno edificio. Nella parte motiva della sentenza si spiega che la ripartizione di una spesa condominiale, può essere deliberata (anche in mancanza di appropriata tabella millesimale) purché sia rispettata la proporzione tra la quota di essa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente. In sostanza il criterio per determinare le singole quote preesiste ed é indipendente dalla formazione della tabella derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singola, e quello dell'intero edificio. Pertanto, il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto a impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto e attuale gliene derivi.
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