Con la sentenza n. 25818/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che il pagamento integrale del debito tributario è un elemento che il giudice deve considerare nel valutare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del Codice penale.
La vicenda riguardava una contestazione fiscale relativa alla dichiarazione dei redditi, nella quale il contribuente aveva successivamente saldato quanto dovuto. La Suprema Corte ha precisato che tale comportamento non può essere ignorato, anche se il pagamento è avvenuto dopo l'accertamento.
Secondo i giudici, l'estinzione del debito fiscale, insieme all'entità dell'imposta contestata e alle circostanze del caso concreto, contribuisce a valutare la reale offensività della condotta e l'eventuale applicazione della causa di non punibilità.





